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PI3741 - SIGARETTE MARLBORO LIGHTS


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 12 settembre 2002


COMUNICATO STAMPA

INGANNEVOLE LA DICITURA ‘’LIGHTS’’ APPOSTA SULLE CONFEZIONI DI SIGARETTE MARLBORO LIGHTS IN QUANTO INDUCE A RITENERE CHE LE SIGARETTE LEGGERE SIANO MENO DANNOSE.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 settembre 2002, ha stabilito che la dicitura ‘’lights’’ apposta sui pacchetti di sigarette Marlboro Lights della Philip Morris, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole.

La delibera trae origine da una denuncia di un’associazione di consumatori che ha sollevato la questione della presunta ingannevolezza della dicitura ‘’Lights’’ riportata sulle confezioni di sigarette Marlboro Lights, in quanto indurrebbe i consumatori a ritenere, erroneamente, di trovarsi di fronte ad un prodotto meno pericoloso e nocivo per la salute rispetto alle sigarette c.d. normali.

L’Autorità, nel corso dell’istruttoria svolta, ha ritenuto necessario appurare quale sia la decodifica data dai consumatori alla dicitura “light” apposta sulle confezioni di sigarette, commissionando, a tal fine, due sondaggi ad altrettante società di rilevazione statistica, dai quali è emerso come una parte significativa del campione intervistato associ alla dicitura “light” una valenza di minor pericolosità del prodotto per la salute.
L’Autorità nella sua valutazione si è inoltre basata sui risultati del dibattito e della ricerca scientifica al momento disponibili in ambito internazionale, da cui emerge come le sigarette c.d. leggere non possano essere considerate meno dannose per la salute rispetto alle sigarette c.d. normali o full flavour.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Autorità nel ritenere che le sigarette ligths non possano essere considerate meno dannose per la salute rispetto alle sigarette normali, ha deliberato che la dicitura riportata sulla confezione delle sigarette Marlboro ligths e’ idonea a indurre in errore i consumatori in merito alle effettive caratteristiche del prodotto e, pertanto, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole.
L’Autorità ha altresì tenuto conto del fatto che nel frattempo è stata adottata la direttiva comunitaria 2001/37/CE, che prevede, a far data dal 30 settembre 2003, l’eliminazione dalle confezioni di sigarette delle diciture light, mild e similari, in quanto suscettibili di trarre in inganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi. Vi è, dunque, circa un anno di tempo per l’eliminazione del termine lights dai pacchetti di sigarette.
 
Roma, 28 settembre 2002