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I446 - COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 1 agosto 2002

COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST MULTA ALITALIA E ALTRE COMPAGNIE AEREE PER INTESE SU SOVRAPPREZZI CARBURANTE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Meridiana S.p.A., Alpi Eagles S.p.A., Air Europe S.p.A.,  Volare Airlines S.p.A. ed Air One S.p.A., tra il giugno del 2000 e l’aprile del 2001, hanno concertato l’applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo (denominato fuel surcharge).

In particolare, nel giugno del 2000, Alitalia, Meridiana, Air One ed Alpi Eagles, a seguito di un intenso scambio di informazioni, rispetto al quale Alitalia risulta aver svolto un ruolo centrale di promozione e coordinamento, hanno contestualmente  introdotto un supplemento tariffario correlato all’aumento del prezzo del carburante, della medesima entità per tutte le tratte nazionali (10 mila lire) ed evidenziato separatamente dalla tariffa base.

Successivamente, nell’agosto del 2000, Alitalia ha annunciato la propria intenzione di procedere ad una modifica dell’importo del supplemento (da 10 a 24 mila lire per ciascuna tratta). Volare Airlines, Air Europe, Alpi Eagles ed Air One hanno segnalato direttamente o indirettamente ad Alitalia la propria intenzione di modificare anch’esse l’importo del fuel surcharge, procedendo ad incrementi tariffari identici a quello annunciato da Alitalia.

L’applicazione contestuale di un supplemento carburante del medesimo ammontare ha consentito agli operatori di cristallizzare la situazione di mercato, e, attraverso l’introduzione del fuel surcharge, i vettori hanno conseguito l’obiettivo di mantenere invariato il reciproco posizionamento tariffario, neutralizzando l’impatto potenziale sul mercato dello shock dei costi dovuto al rincaro del carburante, in danno della concorrenza.                

La pratica concertata complessa posta in essere da Alitalia, Meridiana, Alpi Eagles, Air One, Volare Airlines ed Air Europe, volta a coordinare le rispettive strategie di prezzo, può essere considerata tra le restrizioni più gravi della concorrenza, poiché ne ostacola la capacità di garantire l’efficienza allocativa e di mantenere il livello dei prezzi il più basso possibile.

Inoltre, gli aumenti di prezzo concertati sono stati posti in essere dai principali operatori del settore sul complesso del territorio nazionale, di fatto comportando per i consumatori una maggiore spesa (prima di 10.000 lire, poi di 24.000 lire a tratta) assai rilevante in termini assoluti ed incidendo in misura proporzionalmente maggiore sulle tariffe più economiche (fino a circa il 20% ).

Sebbene l’intesa accertata costituisca un’infrazione grave, l’Autorità ha ritenuto di irrogare una sanzione particolarmente lieve, in considerazione della situazione di grave sofferenza del mercato al momento della introduzione del supplemento, connessa al repentino e significativo incremento del costo del carburante avio e degli effetti derivanti dalla crisi strutturale che ha coinvolto l’intero settore del trasporto aereo dopo l’11 settembre 2001.

L’Autorità ha inoltre graduato le sanzioni considerando il diverso ruolo di ciascuna impresa nell’intesa e valutando come attenuanti le iniziative di alcune delle compagnie aeree, volte a rimuovere l’infrazione loro contestata.

Pertanto, la sanzione irrogata ad Alitalia, promotrice e coordinatrice dell’intesa, è stata pari a 1,582 milioni di euro; sono state inoltre irrogate sanzioni di circa 86 mila euro a Meridiana, di circa 19 mila euro ad Alpi Eagles, di circa 62 mila euro ad Air Europe, di circa 52 mila euro a Volare Airlines e di circa 35 mila euro ad Air One.

Roma, 8 agosto 2002