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C5109 - GROUPE CANAL+/STREAM


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 13 maggio 2002


COMUNICATO STAMPA


TELEPIU’/STREAM: VIA LIBERA ANTITRUST  CON CONDIZIONI

L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 maggio 2002,  ha deliberato di autorizzare l’operazione di concentrazione tra   CANAL /TELEPIU’ e  STREAM ad alcune condizioni volte a favorire l’eventuale ingresso di nuovi operatori nel settore della televisione a pagamento, lo sviluppo di mezzi trasmissivi alternativi, nonché a garantire la tutela dei consumatori.
La realizzazione della concentrazione determinera’ la scomparsa dal mercato di STREAM, unico attuale concorrente di TELEPIU’. Tale circostanza ha indotto l’Autorità a ritenere necessaria, ai fini di un’autorizzazione, considerando le attuali specificita’ del settore e la situazione del mercato della Pay Tv in Italia, l’adozione di misure idonee a contrastare il potere di mercato dell’operatore dominante, la maggior parte delle quali già oggetto di specifici impegni da parte di TELEPIU’.
Tali misure, al cui pieno rispetto, da parte di TELEPIU’, è subordinata l’autorizzazione, possono essere così sintetizzate:
a) per quanto riguarda il calcio, è imposto a CANAL+ e TELEPIU’ di non stipulare in futuro contratti di durata superiore ai due anni, con diritto di recesso annuale, relativamente ai diritti del campionato di Calcio di Serie A e Serie B, della Champions League, della Coppa Uefa e della Coppa Italia per la trasmissione criptata a pagamento su piattaforma digitale  satellitare. Tale condizione dovrebbe costituire una garanzia per la programazione delle squadre, in particolare i club minori, meno tutelati nei confronti del nascente operatore unico;
b) con riferimento ai contratti di STREAM e TELEPIU’ attualmente in corso per la trasmissione satellitare (DTH) degli incontri relativi al campionato di Calcio di Serie A e di Serie B, TELEPIU’ deve riconoscere alle controparti contrattuali, a partire dalla stagione 2003/04 e per ogni successiva stagione, il diritto unilaterale di recesso, senza l’applicazione di penali;
c) sempre con riferimento ai contratti del calcio, TELEPIU’ deve rinunciare relativamente ai contratti in essere, e non acquisire in futuro, tutti i diritti di esclusiva, holdback, esclusiva negativa e simili protezioni in relazione allo sfruttamento di tali diritti su tutti i mezzi trasmissivi diversi dal DTH, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il cavo, la televisione digitale terrestre (DTT), l’UMTS e l’Internet;
d) per quanto riguarda la programmazione cinematografica, TELEPIU’ deve riconoscere a tutte le majors, con le quali ha attualmente in essere un output deal esclusivo pay-Tv, il diritto di recesso unilaterale, previo preavviso di sei mesi, con proporzionale riduzione dei corrispettivi previsti a loro favore per il periodo residuo e senza l’applicazione di penali;
e) con riferimento a tutti i contratti in essere con le majors cinematografiche, TELEPIU’ deve rinunciare unilateralmente, con comunicazione da inviare entro 60 giorni dalla data della presente delibera:
- ai diritti output deal esclusivi pay-Tv attaulmente goduti su mezzi diffusivi diversi dal DTH;
- ai diritti esclusivi pay per view, video on demand e/o near video on demand, ai diritti di holdback, alle esclusive negative o simili protezioni in relazione allo sfruttamento di tali diritti da parte di terzi in modalita’ criptata a pagamento su tutti i mezzi trasmissivi;
f) con riferimento ai nuovi contratti con le majors cinematografiche TELEPIU’ non potra’ stipulare output deals pay-Tv su alcuna piattaforma diffusiva, di durata superiore ad un anno e non potra’ acquisire diritti di esclusiva, di holdbak, esclusive negative o simili protezioni per mezzi trasmissivi diversi dal DTH;
g) per quanto riguarda gli altri mezzi diffusivi, TELEPIU’ non potrà esercitare (e richiedere i titoli abilitativi necessari) attivita’ in tecnica digitale terrestre, sia nella forma di sperimentazione, che in qualita’ di operatore di rete; a tal fine TELEPIU’ dovra’ procedere alla vendita delle societa’ PRIMA TV ed EUROPA TV, a condizioni di mercato, entro un termine prefissato. Qualora entro tale termine non si sia pervenuti alla stipulazione di contratti vincolanti di acquisto, verra’ conferito al fiduciario un mandato irrevocabile a vendere;
h) TELEPIU’ dovrà concedere agli altri operatori la possibilità di distribuire i suoi pacchetti di programmi su piattaforme diverse dal satellitare, nonché concedere a terzi interessati l’accesso alla propria piattaforma satellitare a condizioni trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi;
i) per quanto concerne la tutela dei consumatori, TELEPIU’ dovra’ assicurare agli utenti un’adeguata tutela della fruizione dei servizi televisivi. TELEPIU’ si impegna a fornire una particolare attenzione agli attuali clienti STREAM, garantendo un trattamento non discriminatorio nel passaggio alle altre tecnologie, senza costi aggiuntivi. La tutela degli utenti e l’accesso alla piattaforma satellitare sarà oggetto di specifica attenzione e vigilanza da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base alle sue competenze;
j) tutte le misure sopraelencate hanno una durata fissata al 31 dicembre 2010, fatta eccezione per la lettera g).

Roma, 13 maggio 2002