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C5422B - SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA

Le condizioni poste dall’Antitrust alla realizzazione di Fondiaria/Sai: congelata l’intera partecipazione di Fondiaria-Sai  in Generali e il 2% di Mediobanca in Generali


L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato, nella riunione del 17 dicembre, la chiusura del procedimento avviato il 10 ottobre 2002 per valutare l’operazione Fondiaria-Sai.
L’operazione è stata autorizzata a condizione che le parti diano piena ed effettiva attuazione alle seguenti misure, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90:
a)        con riferimento alla partecipazione di Fondiaria-Sai in Generali, le parti non effettuino alcuna operazione per effetto della quale la quota dei diritti di voto complessivamente detenuti da Fondiaria-Sai a qualunque titolo nelle assemblee ordinarie di Generali ecceda, in ogni momento, il 2,43% del capitale ordinario complessivo di Generali. Dal predetto impegno resta escluso l’acquisto di n. 3.500.000 azioni ordinarie di Generali (pari allo 0,274% del capitale ordinario complessivo) che potrà avere luogo in caso di esercizio da parte del beneficiario dell’opzione di vendita a suo tempo concessa da Fondiaria e da società da questa controllate;
b)        Fondiaria-Sai non intervenga, neppure ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, alle assemblee ordinarie di Generali per l’intera partecipazione detenuta pari al 2,43% del capitale ordinario, eventualmente incrementata al 2,704% in seguito all’esercizio dell’opzione di cui alla lett. a), né direttamente né per delega;
c)        Mediobanca si astenga dall’esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Generali relativamente ad una propria partecipazione del 2%. Ai fini del rispetto della presente misura Mediobanca non esprima nelle stesse assemblee ordinarie di Generali voti in virtù di deleghe conferite da altri soggetti;
d)        le misure di cui alle lettere a), b) e c) hanno efficacia fino al momento in cui, a giudizio dell’Autorità, permane il controllo di Mediobanca su Fondiaria-Sai;
e)        le parti trasmettano all’Autorità una prima relazione in merito all’esecuzione delle presenti misure entro 120 giorni decorrenti dalla data della presente delibera e successivamente inviino tempestivamente e con regolarità i verbali, completi di allegati, delle assemblee ordinarie di Generali e Fondiaria-Sai.

Roma, 17 dicembre 2002