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AS226 - AS226 - RIFORMA DELLA REGOLAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 14 gennaio 2002


COMUNICATO STAMPA

AUTORITA’  VARA SEGNALAZIONE SU CONCORRENZA E REGOLAZIONE



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato, nella sua riunione del  20 dicembre 2001,  una segnalazione sulla regolazione e sulla concorrenza. Il documento, inviato ai Presidenti di Camera e Senato e  al Presidente del Consiglio dei Ministri, compie un giro d’orizzonte sullo stato della  regolamentazione dei mercati in Italia e sui possibili interventi da adottare.
Quattro i settori individuati dalla segnalazione: interventi relativi alle finalità e alle procedure di regolazione; interventi relativi alla proprietà e alla struttura delle imprese; riduzione delle restrizioni all’entrata nei mercati; disciplina delle attività d’impresa.
Nell’ultimo decennio la riforma della regolazione delle attività economiche ha assunto un ruolo primario in diversi Paesi. L’Italia si è positivamente inserita in questa linea di tendenza, con esiti significativi, in termini sia di riduzione quantitativa dei vincoli regolamentari sia di migliore qualità della regolazione. E’ indispensabile proseguire in tale percorso con coerenza, potenziando ulteriormente i risultati raggiunti
In sintesi, l’Autorità considera necessari, ai fini della promozione della concorrenza, i seguenti dieci interventi.
A) REGOLAZIONE E FEDERALISMO
Per potenziare la “democrazia procedurale”, ad avviso dell’Autorità, andrebbe introdotto anche in Italia un sistema del tipo “notice and comment”, che consenta la più ampia partecipazione di tutti gli interessati alle procedure di formazione delle regolamentazioni, riguardanti anche la materia economica. Si tratta di un meccanismo così articolato: comunicazione del processo di regolazione, pubblicazione delle schema di regolazione, fissazione di un termine per la presentazione dei commenti, adozione del provvedimento. Questo modello andrebbe applicato ai procedimenti per l’adozione di regole tecniche, adottate da ministeri, agenzie, autorità indipendenti con compiti di regolazione.
Alla luce della recente modifica federalista della Costituzione, le regolazioni regionali e locali di importanti materie economiche assumeranno un ruolo più consistente. E’ da evitare che tali regolazioni  divengano eccedenti o troppo restrittive rispetto al quadro normativo sovranazionale e nazionale.
B) LIBERALIZZAZIONI E PUBBLICA UTILITA’
L’Autorità, pur apprezzando l’intensità e la qualità del processo di privatizzazione, ritiene necessario che preventivamente agli interventi di privatizzazione vengano attentamente analizzate le caratteristiche economiche dei settori coinvolti, al fine di promuovere preliminarmente le necessarie misure di liberalizzazione e di ristrutturazione dell’industria in vista della creazione di un effettivo contesto concorrenziale. Tali misure si rendono particolarmente opportune nei settori dei servizi pubblici locali, che sono stati meno toccati dai processi di liberalizzazione comunitari. Inoltre, sempre per l’Autorità, occorre che non vengano introdotte disposizioni che possano limitare la contendibilità del controllo delle imprese pubbliche, in assenza di imperative esigenze di interesse generale.
Per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità, là dove permangono situazioni di monopolio, si pone il problema di evitare che le imprese estendano abusivamente la propria  posizione dominante in altri mercati liberalizzati. Significativi esempi al riguardo si possono trovare nei settori delle poste, delle telecomunicazioni, delle ferrovie, dell’energia elettrica e del gas, nei quali le imprese tradizionalmente in monopolio legale mantengono una presenza significativa nei mercati liberalizzati e verticalmente collegati ai primi.
Più in generale, l’Autorità ritiene che quando un operatore in monopolio su di un mercato operi anche in mercati potenzialmente concorrenziali e verticalmente collegati al primo, debba essere attentamente valutata la possibilità di una separazione proprietaria tra le diverse fasi di attività.
C) QUOTE DI MERCATO E BENCHMARKING INTERNAZIONALI
L’Autorità ritiene che non debbano essere posti tetti alle possibilità di espansione delle imprese, mediante la fissazione di quote di mercato, e che le iniziative di promozione della concorrenza siano più efficaci quando gli interventi non debbano richiedere un costante monitoraggio. Naturalmente, i tetti alle quote di mercato possono essere utilizzati per imporre alle imprese in posizione dominante la dismissione di impianti, ma solo temporaneamente.
Per quanto riguarda invece il ricorso al benchmarking internazionale di prezzi e tariffe, l’Autorità ritiene che l’indicazione di livelli internazionali che le imprese non devono superare nella fissazione di prezzi e tariffe debba essere limitata alla fase iniziale dell’attività di regolazione.
D)  LIMITAZIONI DELL’OFFERTA
L’Autorità ritiene che le limitazioni volte a predeterminare la struttura del mercato, come nell’autotrasporto di passeggeri a media e lunga percorrenza e nelle farmacie, essendo di regola basate su previsioni ipotetiche degli andamenti della domanda, vadano abolite, fatta eccezione per i casi in cui siano oggettivamente limitate le risorse utilizzabili (bande di frequenza, suolo pubblico ecc.). In tali casi l’assegnazione di queste risorse scarse dovrebbe essere effettuata tramite asta competitiva.
E) LIMITI D’ACCESSO ALLE PROFESSIONI
I requisiti qualitativi all’accesso, per esempio nelle professioni, debbono essere tali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioni di tipo quantitativo. L’Autorità ritiene che l’iscrizione a un albo professionale debba essere obbligatoria solo qualora, oltre al controllo relativo all’accesso, sia reputato necessario anche un controllo pubblico sull’esercizio dell’attività.
F) CONCESSIONI PUBBLICHE
In linea di principio, l’Autorità condivide l’eliminazione delle concessioni non conformi al diritto comunitario e la limitazione delle autorizzazioni ai soli casi in cui vi sia una giustificazione consistente nel perseguimento di esigenze di primario interesse pubblico. Concessioni non giustificate dalla sussistenza di una riserva delle attività di impresa conforme al diritto comunitario permangono in numerosi mercati, ad esempio nelle radiotelevisioni e nei trasporti, e andrebbero eliminate.
G) PREZZI MINIMI E PREZZI MASSIMI
L’Autorità auspica l’eliminazione di tutte le norme che prevedono prezzi minimi di vendita di beni e servizi, incluse le recenti regolamentazioni del sottocosto e quelle che introducono un tetto allo sconto dei libri. La fissazione di prezzi minimi non risulta mai uno strumento direttamente funzionale a garantire il mantenimento di un livello minimo di qualità del servizio, il principale  obiettivo comunemente invocato a suo sostegno. Per quanto riguarda la fissazione di prezzi massimi per la prestazione di un servizio, il caso presenta minori problemi dal punto di vista concorrenziale, anche se, ad eccezione di alcuni casi particolari di protezione del consumatore, occorre riflettere sull’effettiva necessità dello strumento per perseguire obiettivi di interesse generale, tenendo anche conto dei costi e delle controindicazioni che vi sono connessi.
H) LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI
L’Autorità ritiene che la totale libertà di apertura nel settore della distribuzione al dettaglio, se ad essa non corrisponde la possibilità di utilizzo flessibile del fattore lavoro, può avvantaggiare in modo discriminatorio gli operatori di maggiori dimensioni. Per tale ragione è auspicabile che la liberalizzazione degli orari sia associata a interventi volti a garantire una maggiore flessibilità nelle possibilità di definire contrattualmente gli orari di lavoro più opportuni.
I) STANDARD QUALITATIVI E LIMITI ALLA GAMMA MERCEOLOGICA
Per conseguire un miglioramento qualitativo dei beni e servizi offerti, piuttosto che ricorrere a divieti espliciti della commercializzazione dei beni di qualità più modesta, sarebbe assai importante il ricorso all’autoregolamentazione. Vi è il rischio, infatti, che dall’imposizione di standard qualitativi derivi un aumento del prezzo senza un aumento della qualità. Parimenti, limiti regolamentari alla gamma merceologica che può essere offerta da un soggetto possono comportare, con maggiore o minore rilievo a seconda dei mercati, costi e prezzi più elevati e minore innovazione.
L) UNIVERSALITA’ DEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’
La garanzia dell’universalità dei servizi di pubblica utilità è ineludibile, anche in un contesto di parziale o completa liberalizzazione, poiché il diritto alla ‘prestazione minima’ è ormai da considerarsi principio generale di rango costituzionale. La regolazione delle prestazioni minime garantite, che ha comportato un rilevante aumento del livello qualitativo dei servizi di pubblica utilità, deve dunque permanere. Tuttavia, essa non deve divenire l’occasione per introdurre ingiustificate restrizioni della concorrenza.




Roma, 16 gennaio 2002