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AS214 - AS214 - RILEVAZIONE DEI DATI DI VENDITA DEI MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N.


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 4 aprile 2001


COMUNICATO STAMPA
Le condizioni per poter cedere a privati i dati presenti nelle ricette



        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Ministro della Sanità la situazione distorsiva della concorrenza che può derivare da alcune disposizioni che regolano il sistema di raccolta dei dati di vendita dei farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie pubbliche e private.
        Le attuali disposizioni prevedono che Federfarma raccolga i dati contenuti nel fustello dei medicinali e li trasmetta al Ministero della Sanità. La legge finanziaria 2001 ha previsto anche la raccolta dei “dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell’assistito e alla data di emissione della prescrizione”.
        Mentre è ragionevole che tali dati vengano raccolti dagli organi del Servizio sanitario nazionale per il controllo e le politiche relative alla spesa farmaceutica, l’Autorità ha inteso segnalare le distorsioni alla concorrenza che potrebbero derivare dalla circostanza che alcuni dei dati in questione siano ceduti a soggetti privati, in particolare le imprese farmaceutiche. Una siffatta possibilità è infatti espressamente prevista per Federfarma dal decreto del 18 giugno 1999, n. 7032.
        In primo luogo, la conoscenza di tali dati da parte delle imprese farmaceutiche può elevare in modo significativo la trasparenza del mercato, rendendo più facili condotte non competitive. In secondo luogo, la conoscenza delle modalità di prescrizione da parte dei medici può alterare le attività informativo-promozionali delle stesse imprese, inducendole a seguire comportamenti finalizzati a limitare la libertà di scelta dei medici, anche attraverso ripartizioni territoriali.
        Per evitare questi rischi, l’Autorità ha ritenuto che dovrebbe essere espressamente esclusa la possibilità che vengano ceduti i dati relativi al medico prescrittore e al paziente. Per quanto riguarda i dati di vendita, essi dovrebbero poter essere ceduti solo in forma aggregata, tale da non permettere di individuare, direttamente o indirettamente, la posizione delle imprese concorrenti rispetto ad ambiti territoriali estremamente circoscritti.

Roma, 12 aprile 2001