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I414 - COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 29 marzo 2001


COMUNICATO STAMPA

L’Antitrust autorizza fino al 2004 l’intesa tra Coop Italia e Conad riguardante l’impresa comune Italia Distribuzione


        L’intesa tra Coop Italia e Conad relativa all’impresa comune Italia Distribuzione, comunicata volontariamente dalle parti, è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2004 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287/90, secondo cui sono autorizzabili, per un periodo limitato, le intese restrittive della concorrenza che comportano miglioramenti delle condizioni di offerta con benefici per i consumatori.

        La società Italia Distribuzione è destinata a trattare con fornitori di prodotti alimentari e di altri prodotti di largo consumo le condizioni degli acquisti effettuati dalle società facenti parte dei sistemi cooperativi Coop e Conad.
        Nei confronti dei fornitori, l’impresa comune deterrà un potenziale di acquisto pari quasi al doppio di quello della seconda centrale d’acquisto presente in Italia.
        Nella vendita al dettaglio, i sistemi distributivi Coop e Conad detengono quote di mercato estremamente rilevanti in alcune aree del Paese.

        L’intesa è stata valutata tenendo conto delle conseguenze sul piano concorrenziale che essa produce nei mercati di vendita. In proposito è stato considerato che l’azione di Italia Distribuzione comporterà una riduzione del margine di autonomia dei sistemi distributivi Coop e Conad nella definizione di alcuni aspetti delle rispettive politiche commerciali.
        Nel corso del procedimento le parti hanno indicato alcune modifiche dell’intesa, volte a circoscrivere l’ambito di attività di Italia Distribuzione. Le modifiche riguardano principalmente la definizione degli spazi di contrattazione separata dei due sistemi cooperativi con i fornitori. L’Autorità ha ritenuto che le modifiche dell’intesa riducono ma non eliminano le restrizioni concorrenziali.

        L’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287/90 è stata comunque accordata, considerando che la costituzione di un’impresa comune di acquisto rappresenta, in generale, uno strumento attraverso il quale gli operatori della distribuzione possono conseguire guadagni di efficienza e che l’intesa, così come modificata dalle parti nel corso del procedimento, è idonea a permettere un trasferimento a valle dei risparmi realizzati dall’impresa comune, anche nella forma di un ampliamento degli assortimenti dei punti vendita delle due catene e di un miglioramento della qualità dei prodotti a marchio di catena, a beneficio del consumatore finale.
        Nel periodo dell’autorizzazione le parti dovranno fornire all’Autorità una serie di informazioni atte alla verifica del conseguimento dei benefici individuati.

Roma, 6 aprile 2001