Stampa

PI3381 - GUIDA EUROPEA PER CITTÀ


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 20 settembre 2001


COMUNICATO STAMPA
L’Antitrust giudica ingannevole la pubblicità della Guida Europea per Città

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha giudicato ingannevole, ai sensi della normativa in materia, il messaggio pubblicitario diffuso dalla società European City Guide S.L., con sede a Barcellona (Spagna) attinente la “Guida Europea per Città” e la “European City Guide”. La decisione, che ricalca un’analoga delibera dello scorso anno, è stata presa a seguito di una denuncia giunta da alcune organizzazioni di consumatori.
I messaggi, diffusi per posta e indirizzati ad operatori commerciali di settore, lasciano intendere che la “Guida Europea per Città”, nella versione italiana come quella in lingua inglese, nell’offrire la possibilità ad operatori di far pubblicare il proprio nominativo su una speciale guida, rappresenti un veicolo pubblicitario per far conoscere la propria attività in modo completamente gratuito. Tale aspettativa viene peraltro confermata dalla circostanza secondo la quale i destinatari dei messaggi in questione sono invitati a segnare la categoria di appartenenza e ad inserire o a correggere i dati mancanti o errati, qualora fossero interessati a far pubblicare la propria denominazione sociale nella suddetta pubblicazione. Si tratta, in realtà, di messaggi diretti a promuovere, previo pagamento di una somma di 717 Euro, circa 1.400.000 lire, l’inserimento della propria attività commerciale nella guida. Nel messaggio pubblicitario, infatti, non sono chiaramente esplicitati i costi del servizio offerto e le diciture “Ordine” e “Order” sono collocate in fondo alla pagina dei volantini e con una grafica di difficile leggibilità. Ne deriva da ciò la possibilità che i consumatori possano rimanere ingannati da un messaggio non immediatamente riconoscibile sia per quanto riguarda la sua natura promozionale, sia per quanto attiene alle stesse condizioni economiche dell’offerta.
L’Autorità ha ritenuto di intervenire a tutela dei numerosi consumatori che si sono visti recapitare dalla suddetta società ingiunzioni di pagamento, anche in considerazione del fatto che tale messaggio è stato diffuso in altri paesi europei, quali Gran Bretagna, Francia, Belgio, con le medesime caratteristiche dando luogo ad analoghi interventi da parte delle Autorità che tutelano la concorrenza.
L’Autorità, vietando l’ulteriore diffusione del messaggio, ha dunque disposto che la società European City Guide pubblichi a sua cura e spese, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in uno spazio corrispondente all’intera pagina, una dichiarazione rettificativa attestante l’onerosità della promozione pubblicitaria.


Roma, 15 ottobre 2001