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PI2848 - VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 28 luglio 2000


COMUNICATO STAMPA

Le principali reti televisive hanno violato
 la legge sull’inquinamento acustico


A conclusione di un’istruttoria avviata su segnalazione dell’Associazione AssoAcustici, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le emittenti televisive TMC 1, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4 e Italia 1 hanno diffuso il giorno 1° ottobre 1999, nella fascia oraria che va dalle ore 19 alle ore 23 circa, messaggi pubblicitari e sigle con livelli di potenza sonora superiori a quelli dei normali programmi, in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 447/95. Messaggi e sigle trasmessi da Canale 5 nella stessa fascia oraria non sono stati invece valutabili, in quanto la videocassetta allegata alla denuncia è stata registrata con livelli audio di saturazione del segnale che non hanno consentito al consulente tecnico di effettuare alcun riscontro.
Nonostante la generica formulazione della norma in materia di inquinamento acustico da messaggi e sigle, l’Autorità --fondandosi sul criterio quantitativo comunque utilizzato da tale norma e tenuto conto della fondamentale esigenza di arginare un fenomeno di scorrettezza da parte delle emittenti radiotelevisive, ampiamente percepito dall’opinione pubblica con atteggiamento di naturale fastidio  e irritazione -- è dunque pervenuta alla conclusione che le ipotesi di violazione prospettate nella denuncia della AssoAcustici sono fondate ed ha pertanto imposto alle emittenti in questione di porre fine alle violazioni accertate, assegnando loro un termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per trasmettere alla stessa Autorità una relazione dettagliata circa le misure, le procedure e gli strumenti concretamente adottati per evitare l’ulteriore diffusione di messaggi pubblicitari e sigle con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
Al contempo l’Autorità ha tuttavia segnalato che la disciplina introdotta in materia di vigilanza sui limiti di potenza sonora di messaggi pubblicitari e sigle è assolutamente inadeguata a contrastare il fenomeno in questione.
L’art. 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, proibisce infatti di trasmettere “sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi” e prescrive che la vigilanza e le sanzioni siano “disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74”, che riguarda la pubblicità ingannevole. Da allora non è stata adottata alcuna regolamentazione di applicazione, con la conseguenza, evidenziata dall’Autorità nello stesso provvedimento, che a tutt’oggi non vi è alcuna precisazione sulla metodologia e sui parametri tecnici in base ai quali effettuare le misurazioni delle variazioni di potenza sonora.
L’Autorità ha da tempo, e in più occasioni, segnalato al Parlamento e al Governo tale stato di cose, sottolineando peraltro che la competenza attribuitale dall’art. 12 della legge 447/95 appare poco funzionale, in quanto riferita a un fenomeno che trova la sua disciplina di base in un settore diverso da quello della concorrenza del mercato o del controllo della pubblicità ingannevole. Alla stato attuale della legislatura, l’unica proposta di modifica dell’art. 12 è quella inserita nel disegno di legge n. 1138 (recante la Disciplina del sistema delle Comunicazioni), attraverso un emendamento governativo che correttamente assegna la vigilanza sulle norme dell’inquinamento acustico all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
In tali condizioni, l’Autorità ha ribadito, nel provvedimento in questione, l’auspicio di un intervento normativo che indichi per il futuro criteri e parametri tecnici univoci da utilizzare nell’applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico da messaggi pubblicitari e sigle radiotelevisive.

Roma, 17 agosto 2000