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I308 - INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 3 febbraio 2000


COMUNICATO STAMPA

L’Antitrust condanna l’Associazione dei Consulenti del lavoro
e segnala al Parlamento i difetti dell’attuale normativa



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) ha violato l’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge n. 287/90, ponendo in essere un’intesa volta a falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato del software applicativo per la gestione e l’amministrazione del personale. In ragione della gravità delle infrazioni l’Autorità ha comminato all’ANCL un’ammenda nella misura del 4% delle entrate percepite dall’associazione nel 1999.
L’intesa è stata posta in essere dall’ANCL, a partire dall’ottobre 1997, in seguito alla decisione della società Inaz Paghe - uno dei principali produttori di software applicativo per l’amministrazione e gestione del personale in Italia - di attivarsi anche nell’offerta di servizi informatici per la elaborazione delle buste paga, e aveva lo scopo di ostacolare l’attività competitiva di detta società sul mercato del software.
In particolare, le iniziative dell’ANCL, da questa ricondotte alla esistenza di una riserva attribuita dalla legge ai consulenti del lavoro per la predisposizione delle buste paga, sono consistite nel sollecitare i propri iscritti ad interrompere (o a non intraprendere) rapporti di fornitura di software con Inaz; nell’agevolare il passaggio di clientela da Inaz ad altre società di software concorrenti, stipulando convenzioni con queste; nell’esortare i Consigli Provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro e le Unioni Provinciali dell’Associazione a non avvalersi di Inaz come sponsor delle proprie iniziative.
Tali comportamenti, configurando un’intesa rientrante nella fattispecie di boicottaggio collettivo, costituiscono una delle più gravi violazioni del diritto della concorrenza.
A conclusione del procedimento istruttorio, sulla base delle informazioni acquisite in merito alle caratteristiche e alla evoluzione del mercato dei servizi di consulenza del lavoro resi alle imprese, l’Autorità ha inoltre segnalato al Parlamento e al Governo che la riserva attribuita dalla legge n. 12/79 ai consulenti del lavoro e ad altre categorie di professionisti iscritti agli albi (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri), in relazione agli "adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti", si traduce in ingiustificate restrizioni concorrenziali all’accesso a dette attività.
La riserva appare incoerente con la circostanza che i datori di lavoro sono legittimati a svolgere direttamente gli adempimenti per i propri dipendenti, pur non possedendo necessariamente le competenze professionali che si supporrebbero garantite dall’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro o agli altri albi equiparati.
Il successivo intervento della legge n. 144/99, che pure è volto a ridimensionare le esclusive di cui alla legge n. 12/79, incide solo sull’attività di calcolo e stampa, senza peraltro eliminare le ingiustificate restrizioni della concorrenza esistenti.
Tale legge, infatti, con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 250, limita ingiustificatamente il numero dei soggetti che possono offrire i servizi di elaborazione dei dati relativi all’amministrazione e alla gestione del personale.
Né appare opportuno che i criteri di attuazione della legge siano stabiliti dal Ministero del Lavoro "sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati", ovvero categorie di soggetti che, operando in concorrenza con le imprese che offrono servizi di elaborazione paghe, hanno interesse a limitarne l’attività.
L’Autorità ha inoltre evidenziato le conseguenze negative, sotto il profilo concorrenziale, che discendono anche dalle disposizioni che prevedono l’esistenza di tariffe e ne stabiliscono l’inderogabilità.
Va innanzitutto osservato che l’art. 23 della legge n. 12/79, conferendo al Consiglio Nazionale un potere propositivo in materia tariffaria, attribuisce alla categoria professionale un ruolo preponderante nella definizione delle tariffe e consente alla stessa di renderle sostanzialmente rispondenti alla tutela del proprio interesse economico.
Il decreto n. 430/92 prevede, inoltre, l’obbligatorietà delle tariffe minime. La norma si estende così anche a soggetti non appartenenti all’ordine, quali le associazioni di categoria delle imprese artigiane e di altre piccole imprese, ostacolando la possibilità di importanti forme di concorrenza nel mercato dei servizi di consulenza del lavoro.

Roma, 25 febbraio 2000