AS191 - AS191 - SEGNALAZIONE: NUOVI COMPITI DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Segnalazione del 17 febbraio 2000
COMUNICATO STAMPA
L’Antitrust segnala ingiustificati vantaggi per gli spedizionieri doganali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso al Parlamento e al Governo un segnalazione in merito alla proposta di legge in materia di spedizionieri doganali, attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
Nella segnalazione, l’Autorità rileva che le norme contenute negli artt. 2 e 3 di tale progetto di legge, comportando l’attribuzione di competenze esclusive agli spedizionieri doganali ed ai Centri di Assistenza Doganale, sono suscettibili di restringere ingiustificatamente la concorrenza ed il libero mercato.
Le previsioni dell’art. 2, infatti, comportano l’attribuzione in via esclusiva agli spedizionieri doganali di una serie di competenze, relative all’offerta dei servizi di asseverazione, e la previsione di significative agevolazioni a favore degli utenti che si avvalgano di tali servizi. In ragione della cruciale importanza che il veloce espletamento delle operazioni doganali presenta per le imprese interessate, gli spedizionieri doganali avranno dunque una posizione di sicuro privilegio rispetto agli altri operatori.
A fronte di tali previsioni sarebbe pertanto indispensabile, secondo l’Autorità, chiedersi in primo luogo se gli interessi tutelati dall’attribuzione ad alcuni soggetti della competenza ad asseverare - principalmente quello dell’amministrazione doganale e finanziaria a ridurre errori formali ed a vigilare sul rispetto delle disposizioni tributarie e fiscali - rispondano a principi e valori di interesse generale prevalenti rispetto alla realizzazione di un regime concorrenziale nel mercato. Al riguardo, si rileva che dal testo del progetto di legge e dai lavori parlamentari non emergono elementi dai quali possa desumersi l’esistenza attuale di una fondata preoccupazione - dettata dal riscontro di un elevato numero di errori o frodi nell’effettuazione delle operazioni doganali - tale da rendere particolarmente urgente e sentita l’emanazione della normativa in oggetto.
A ciò si aggiunga che l’attribuzione agli spedizionieri di un’ulteriore attività riservata risulta esorbitante rispetto all’ambito di discrezionalità rimessa dalla normativa comunitaria a ciascun Stato membro.
In secondo luogo, sarebbe necessario chiedersi se l’attribuzione solo agli spedizionieri doganali delle competenze asseverative rappresenti l’unico strumento possibile di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione, oppure se sia ipotizzabile il ricorso ad altre modalità di perseguimento del medesimo obiettivo, le quali garantiscano un minore impatto restrittivo sulla concorrenza.
Al riguardo occorrerebbe in particolare stabilire se il desiderato livello di diligenza nell’effettuazione, da parte di una pluralità di soggetti, delle funzioni di asseverazione possa essere garantito tramite le vigenti previsioni sanzionatorie oppure tramite un eventuale rafforzamento delle stesse.
Sarebbe, infine, necessario verificare se le funzioni di asseverazione - consistenti sostanzialmente in una verifica della rispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali o fiscali rispetto alla relativa documentazione - risultino di tale complessità tecnica da giustificare la limitazione della competenza ai soli soggetti iscritti all’albo professionale, oppure se possano essere adeguatamente svolte anche da soggetti i quali, esercitando in forma continuativa attività di assistenza doganale, risultano dotati di un’organizzazione e, al proprio interno, di idonee competenze tecniche.
Preoccupazioni analoghe desta la previsione di cui all’art. 3 dello stesso progetto di legge, che riconosce ai Centri di Assistenza Doganale la facoltà di effettuare procedure semplificate di accertamento. La previsione di una procedura speciale agevolata in relazione alla presentazione delle merci a favore delle imprese che si avvalgano dei servizi dei centri di assistenza doganale costituisce infatti una misura volta ad attribuire a questi ultimi un significativo vantaggio concorrenziale a danno delle altre imprese attive nell’offerta degli stessi servizi.
Anche rispetto a tale previsione va rilevato che non appaiono ricorrere motivazioni di interesse generale idonee a giustificare la discriminazione nel trattamento così introdotto. In particolare, non appare neanche riscontrabile un interesse dell’amministrazione finanziaria o doganale, atteso che l’effetto ottenuto dalla previsione in esame sarebbe quello di ridurre - piuttosto che di innalzare, come avviene nel caso delle asseverazioni - il rigore del controllo sulle merci importate o esportate.
Roma, 22 febbraio 2000