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I266 - ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 28 gennaio 2000


COMUNICATO STAMPA

Condannate le Big Six per intese nei mercati della revisione contabile


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 28 gennaio, ha deliberato che l’Associazione italiana revisori contabili (Assirevi) e le società di revisione Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, KPMG, Price Waterhouse, Reconta Ernst & Young (le cosiddette Big Six), ad essa aderenti, hanno violato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, ponendo in essere intese idonee a falsare in maniera consistente la concorrenza nei mercati dei servizi di revisione in Italia, volte in particolare all’omogeneizzazione dei comportamenti di prezzo e al coordinamento nell’acquisizione della clientela. In ragione della gravità delle infrazioni l'Autorità ha sanzionato le sei società di revisione per complessivi 4,5 miliardi di lire circa. Più precisamente, le ammende sono state pari a 1.223 milioni per Arthur Andersen, 840 milioni per Coopers, 788 milioni per Reconta, 687 milioni per KPMG, 539 milioni per Price e 470 milioni per Deloitte.

        Le intese hanno riguardato il mercato dei servizi di revisione ai sensi di legge e quello della revisione volontaria, dove la quota detenuta dalle Big Six ammonta rispettivamente all’86% e al 74%.
        Oggetto delle intese sono stati quasi tutti i profili di confronto concorrenziale delle società di revisione.
        In primo luogo le intese erano volte alla determinazione dei corrispettivi degli incarichi di revisione attraverso la predisposizione, fino al 1995, di un tariffario annuale di riferimento e la diffusione di tabelle contenenti il numero di ore di revisione in funzione della dimensione e del settore di attività della società cliente. Le intese, inoltre, prevedevano la fissazione di regole da seguire nell’acquisizione della clientela, allo scopo di proteggere le posizioni di mercato di ciascuna impresa. In particolare, tali regole vietavano, di fatto, qualunque forma di concorrenza nei confronti del 'portafoglio clienti' di ciascuna società di revisione partecipante all’accordo. In particolare, l’applicazione delle suddette regole ha permesso alle società di revisione di accordarsi, ad esempio, su eventuali richieste di sconto da parte delle società conferenti, o di stabilire a priori l’impresa che si sarebbe aggiudicata l’incarico, rendendo in molti casi le gare solo formali.
        Altre intese si sono altresì indirizzate a attuare comportamenti non concorrenziali tra le società di revisione in occasione della partecipazione a procedure pubbliche di gara e della predisposizione di convenzioni.

        Le intese messe in atto dalle Big Six, ed in particolare il coordinamento delle società di revisione nell’acquisizione degli incarichi, hanno avuto peraltro come effetto quello di condurre ad una stabilità nel tempo delle posizioni di mercato detenute da ciascuna società.

        I comportamenti restrittivi della concorrenza imputati a Assirevi e alle Big Six sono stati valutati di particolare gravità, in quanto integranti forme di coordinamento orizzontale sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali individualmente negoziabili dalle società di revisione con le imprese clienti. Le intese, inoltre, sono state attuate dalle principali imprese operanti nei mercati dei servizi di revisione e certificazione di bilanci in Italia. Le infrazioni sono state poste in essere nonostante il precedente intervento dell’Autorità, che, con delibera del 26 agosto 1991, aveva sancito la nullità di un Regolamento in materia di corrispettivi predisposto da Assirevi, attraverso il quale l’Associazione, tra l’altro, diffondeva tariffari e tabelle orarie.
        L’insieme dei comportamenti imputati a Assirevi e alle Big Six copre nel complesso un arco di tempo che, sulla base delle risultanze istruttorie, va dal 1991 fino, almeno, al 1998.

        A differenza di Assirevi, nel corso dell’istruttoria le Big Six hanno non solo ammesso i fatti contestati, ma anche fornito nuovi elementi utili alla individuazione e alla valutazione delle condotte anticoncorrenziali loro imputate, ciò di cui l’Autorità ha tenuto conto nel comminare le sanzioni.

        L’Autorità precisa infine che dagli elementi istruttori raccolti non risulta che la Consob abbia, nè implicitamente, tantomeno esplicitamente, dato in qualche modo il proprio assenso ai comportamenti restrittivi della concorrenza rilevati in capo ad Assirevi e alle Big Six.


Roma, 21 febbraio 2000