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AS206 - AS206 - SEGNALAZIONE: MISURE RELATIVE AL SETTORE FARMACEUTICO


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 7 dicembre 2000


COMUNICATO STAMPA
In finanziaria due norme sui farmaci distorsive della concorrenza


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione per evidenziare la situazione distorsiva della concorrenza che deriva da due disposizioni, relative al settore farmaceutico, contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 approvato dalla Camera dei Deputati e attualmente all’esame del Senato.
        La prima disposizione prevede che i medicinali non coperti da brevetto vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale prendendo a riferimento il prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello attribuibile al generico, pari all’80% del prezzo medio europeo. Sulla base di questa norma le imprese sono indotte a fissare un prezzo di vendita omogeneo fra loro e pari al prezzo massimo rimborsabile.
        Proprio l’assenza di incentivi a competere sul prezzo di vendita ostacola l’ingresso sul mercato dei farmaci generici, che trovano conveniente entrare sul mercato quando possono competere sul prezzo per acquisire una quota della domanda dei farmaci a base dello stesso principio attivo.
        Gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti da tale disposizione possono essere apprezzati dal confronto con la norma del disegno di legge governativo, presentato alla Camera dei Deputati, la quale prevedeva che il prezzo di rimborso dovesse essere individuato con riferimento a quello del medicinale con "prezzo più basso". Tale disposizione, che sembrava recepire alcune delle indicazioni già formulate da questa Autorità, aveva una chiara portata proconcorrenziale, in quanto fissava modalità che introducevano un importante incentivo per le imprese farmaceutiche a competere sulla fissazione dei prezzi di vendita dei farmaci con brevetto scaduto, in base alle quali era prevedibile giungere a significative riduzioni dei prezzi di rimborso di tali farmaci e conseguentemente ottenere significativi risparmi della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

        La seconda norma, di cui l’Autorità auspica un riesame, è quella che prevede sia il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, a stabilire, sentiti i rappresentanti delle imprese farmaceutiche e delle farmacie, "i criteri per meglio definire ...i meccanismi concorrenziali per i prezzi" dei medicinali di automedicazione. Tale disposizione non elimina l’attuale obbligo di applicare un prezzo unico su tutto il territorio nazionale per tali medicinali, come invece derivava dalla disposizione del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei Deputati, che consentiva alla farmacie di vendere i farmaci di automedicazione a un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione, stimolando in tal modo una concorrenza da parte delle farmacie sul prezzo di vendita dei farmaci di automedicazione, con evidente beneficio dei consumatori.

Roma,12 dicembre 2000