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I337 - BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 23 novembre 2000


COMUNICATO STAMPA

Condannate le imprese farmaceutiche Bracco, Schering, Nycomed Amersham Sorin, Byk Gulden Italia e Farmades


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le società Bracco, Byk Gulden Italia, Farmades, Nycomed Amersham Sorin e Schering hanno posto in essere un intesa, in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, nei mercati delle forniture dei mezzi di contrasto in Italia, specialità farmaceutiche che sono acquistate per la quasi totalità da Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere e che vengono utilizzate per effettuare esami di natura radiologica, come ad esempio la TAC. In relazione alla gravità dell’infrazione accertata, l’Autorità ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5,5% del fatturato realizzato dalle imprese nel mercato interessato, per un totale di circa 8,5 miliardi di lire.        
        L’istruttoria, aperta a seguito di una segnalazione di una Azienda Sanitaria Locale, nella quale si sottolineava un anomalo allineamento dei prezzi offerti da tutte le imprese per le fornitura dei mezzi di contrasto ad uso radiologico, ha evidenziato l’esistenza di una pratica concordata in base alla quale le imprese hanno definito:
        - un sistema di prezzi comuni di offerta dei propri prodotti;
        - strategie finalizzate all’alterazione dei meccanismi delle gare effettuate dalle Aziende Sanitarie (ad esempio, attraverso una ripartizione dei lotti e l’individuazione delle imprese destinate a presentare offerte nelle singole gare);
        - altre forme di cooperazione consistenti, tra l’altro, nel coordinamento di alcune attività informativo-promozionali e nell’attuazione di un sistematico scambio di informazioni sui quantitativi di vendita.
        L’Autorità ha inoltre accertato che le imprese, d’intesa tra loro, hanno eluso il meccanismo di regolamentazione del prezzo al pubblico dei prodotti definito dal CIPE sulla base del criterio del Prezzo Medio Europeo. Ciò ha permesso alle imprese di mantenere inalterato il livello comune dei prezzi, congiuntamente concordati, da applicare nelle forniture alle Aziende Sanitarie.
        Obiettivo comune di tali condotte è stato sia quello di eliminare ogni possibilità di concorrenza sul prezzo di offerta dei prodotti, sia quello di alterare i meccanismi competitivi per le forniture dei mezzi di contrasto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
        Tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione accertata (1995-1999), l’Autorità ha irrogato le seguenti sanzioni pecuniarie (lire):
Società
Sanzione
Bracco S.p.A.
3.938.950.730
Schering S.p.A.
2.379.511.251
Nycomed Amersham Sorin S.r.l.
1.362.258.595
Byk Gulden Italia S.p.A.
464.894.100
Farmades S.p.A.
320.752.779



Roma, 7 dicembre 2000