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A247 - AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 20 settembre 2000


COMUNICATO STAMPA

Chiusa l’istruttoria su Aeroporti di Roma


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato la chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti della società Aeroporti di Roma per presunti abusi di posizione dominante, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE, nei mercati dei servizi di assistenza a terra e della gestione delle infrastrutture aeroportuali nello scalo di Roma-Fiumicino.
        Sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, aperta a seguito di segnalazioni fatte pervenire da imprese operanti nel trasporto aereo o nei servizi di assistenza a terra, l’Autorità ha ritenuto che il sistema di sconti sulle tariffe per i servizi di assistenza a terra adottato nel 1998 da Aeroporti di Roma, basato su riduzioni legate alle quantità acquistate e alla durata degli accordi di fornitura, presentava caratteristiche tali da ostacolare l’accesso di concorrenti nei mercati di servizi recentemente liberalizzati in attuazione della direttiva comunitaria 96/67/CE.
        L’Autorità, tuttavia, non ha riscontrato infrazioni all’art. 82 del Trattato CE in considerazione, da un lato, dell’assenza, nel periodo di applicazione degli sconti quantità, di alternative di fornitura per i vettori (per cause estranee alla condotta di Aeroporti di Roma), e, dall’altro, del mancato perfezionamento di accordi pluriennali di fornitura con i vettori e della conseguente mancata applicazione degli sconti legati alla durata degli accordi. Aeroporti di Roma, infatti, nel corso del procedimento e prima della comunicazione delle risultanze istruttorie, ha adottato concrete iniziative per una sostanziale correzione del sistema di sconti, in particolare annunciando il ritiro delle agevolazioni basate sulla durata degli accordi di fornitura.
        L’Autorità ha invece riscontrato la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale nell’avere Aeroporti di Roma, con un comportamento ingiustificatamente dilatorio, impedito nel corso del 1998 alla compagnia Meridiana di autoprodurre i servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento aeromobili tramite la società Aviation Services, da essa controllata. L’Autorità ha ritenuto che il contesto normativo e amministrativo invocato dal gestore aeroportuale a giustificazione della propria condotta non fosse tale escludere la configurabilità di una violazione delle regole di concorrenza.
        Infine, l’Autorità ha escluso che Aeroporti di Roma abbia abusivamente sfruttato la propria posizione dominante nella gestione delle infrastrutture aeroportuali a danno dei prestatori di servizi di rappresentanza e supervisione di scalo, in quanto le condizioni di subconcessione, che erano state denunciate e che erano potenzialmente restrittive della concorrenza, non hanno mai trovato applicazione.

Roma, 16 ottobre 2000