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I331 - SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 1 luglio 1999


COMUNICATO STAMPA


L'Antitrust condanna due case farmaceutiche
perché si sono accordate sui prezzi di alcuni medicinali


        Al termine di un’istruttoria avviata nel febbraio 1998, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è pervenuta alla conclusione che le società Servier Italia e Istituto Farmaco Biologico Stroder hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza - in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 - fissando i prezzi di alcuni farmaci appartenenti alla classe C, quella a totale carico del paziente. Le due società sono state condannate a pagare un’ammenda pari, complessivamente, a circa 3 miliardi.
I farmaci oggetto di istruttoria, destinati alla cura dell’obesità e alla cura dell’insufficienza venosa e flebo-linfatica, contenevano il medesimo principio attivo ed erano commercializzati dalle due imprese con marchi differenti, sulla base di quello che viene definito un "rapporto di comarketing".
        Dall'istruttoria è risultato che le variazioni di prezzo parallele erano il frutto di un'intesa che è apparsa particolarmente grave in ragione dei significativi aumenti di prezzo a danno dei consumatori e dell'elevata quota di mercato detenuta dalle società in questione. Inoltre, esisteva tra le due imprese una concertazione volta a fissare prezzi di offerta uguali nelle gare per la fornitura agli ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche: dalla documentazione acquisita è apparso evidente che nei casi in cui un’impresa otteneva una fornitura a un prezzo inferiore a quello concordato, intervenivano i vertici commerciali dell’altra per evitare la ripetizione dell’accaduto.
        E’ anche emersa un’intesa volta al coordinamento delle rispettive attività promozionali, al fine di evitare di mettere in diretto confronto i rispettivi farmaci presso i medici prescrittori, che ha reso più difficile e costoso l’accesso al mercato rilevante di potenziali concorrenti, soprattutto di produttori di generici.
        In ragione della gravità e della durata dell’infrazione relativa alla fissazione dei prezzi, l’Autorità ha applicato ammende pari al 4,5% del fatturato dei farmaci oggetto di istruttoria.


Roma, 22 luglio 1999