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I362 - VENDITA DIRITTI TELEVISIVI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 1 luglio 1999


COMUNICATO STAMPA
Cambiano le modalità di vendita dei diritti televisivi del calcio


Il 1 luglio 1999 l’Autorità ha deliberato la conclusione del caso relativo alla negoziazione centralizzata da parte della Lega dei diritti televisivi del calcio. Il procedimento, avviato il 10 febbraio, riguardava le modalità di vendita dei diritti relativi al campionato di serie A e B e alla Coppa Italia: la Lega Nazionale Professionisti, vendendo i diritti per conto delle società di serie A e B, avrebbe posto in essere comportamenti restrittivi della concorrenza formando un cartello tra le 38 società del calcio professionistico.
L’Autorità ha considerato restrittiva la vendita centralizzata dei diritti criptati relativi al Campionato per le stagioni 1993-1996 e 1996-1999. L’obiettivo della mutualità, proprio della Lega Nazionale Professionisti, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare tale modalità di vendita. La redistribuzione delle risorse tra le squadre maggiori e quelle minori, necessaria per mantenere l’equilibrio agonistico delle competizioni, può infatti essere egualmente raggiunta attraverso soluzioni meno restrittive sotto il profilo della concorrenza.
Non è stata, invece, ritenuta restrittiva la negoziazione centralizzata delle highlights. Le caratteristiche del prodotto, infatti, sono tali che la vendita individuale risulterebbe decisamente problematica fino a cambiarne le caratteristiche (ad esempio, rendendo difficile il completamento del prodotto).
Infine, anche la vendita dei diritti relativi alla Coppa Italia è stata ritenuta idonea ad alterare il funzionamento del mercato. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla Lega al proprio Regolamento immediatamente dopo l’avvio del procedimento da parte dell’Autorità (il 19 marzo 1999), la negoziazione centralizzata dei diritti di Coppa Italia, limitatamente ai turni ad eliminazione diretta, è stata ritenuta meritevole di un’esenzione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287. Una tale decisione si spiega da un lato con gli elevati costi di transazione e l’incertezza che dovrebbero sopportare le emittenti per acquisire diritti i cui titolari non sono noti che a stretto ridosso dell’evento (una volta conosciute le squadre qualificate al turno successivo), dall’altro con l’esigenza di agevolare la transizione da un sistema di mutualità, che ruotava interamente intorno alla vendita collettiva dei diritti, ad uno dove larga parte dei diritti sono negoziati individualmente e la mutualità viene perseguita soprattutto attraverso una redistribuzione di parte dei ricavi.

Roma, 16 luglio 1999