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AS168 - AS168 - SEGNALAZIONE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DA CALAMITÀ NATURALE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 12 aprile 1999


COMUNICATO STAMPA

Per l’Antitrust dovrebbe essere modificata la norma che introduce
l’assicurazione obbligatoria contro i rischi da calamità naturale


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato, il 12 aprile, un parere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, sulle possibili restrizioni della concorrenza che potrebbero derivare dall’attuale versione dell’art. 38 del disegno di legge collegato ordinamentale alla finanziaria attualmente all’esame della Camera, che prevede l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro i rischi da calamità naturale.
        La norma risponde alla necessità di ridisegnare l’intervento pubblico a seguito di calamità naturali prevedendo la partecipazione dei singoli e del sistema assicurativo al risarcimento dei danni, così come già avviene nel contesto internazionale che è caratterizzato da una progressiva tendenza verso sistemi misti.
        Nel condividere l’obiettivo di fondo della riforma, l’Autorità ha osservato come la nuova assicurazione contro le calamità naturali non potrà svolgersi senza il ricorso a forme di collaborazione tra imprese di assicurazione, di regola vietate dalla normativa sulla concorrenza. Anche l’elevata mutualità che il legislatore intende prevedere impone una stretta collaborazione tra imprese, in linea di principio contraria alle regole di concorrenza. La copertura assicurativa degli abitanti di aree particolarmente esposte a rischio implica infatti che gli abitanti in aree meno rischiose corrispondano premi superiori a quelli che si determinerebbero in un libero mercato. Il funzionamento di un siffatto meccanismo mutualistico presuppone che i premi confluiscano ad una medesima impresa, la quale sarà in tal modo in grado di percepire nel complesso risorse idonee a garantire il servizio.
        Al riguardo si osserva che, di regola, siffatti sistemi ispirati ad elevata solidarietà vengono gestiti da imprese in monopolio o attraverso la costituzione di appositi fondi, che soli possono permettere l’operatività dei necessari meccanismi di sussidio incrociato. In assenza di queste soluzioni, comunque limitative della concorrenza, le imprese tenderebbero a selezionare il rischio e a competere unicamente per la copertura assicurativa dei soggetti con rischio ridotto, lasciando privi di copertura cittadini che la normativa vuole tutelare.
        L’insieme di tali circostanze induce a ritenere pertanto che una copertura assicurativa generale contro le calamità naturali comporta rilevanti ed inevitabili limitazioni alle regole della concorrenza. Secondo il Trattato e la consolidata giurisprudenza comunitari, le norme nazionali che prefigurano limitazioni della concorrenza devono rispondere ai requisiti della necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
        In questo senso, l’Autorità ha espresso perplessità in particolare su due elementi contenuti nella normativa in esame: 1) abbinamento dell’assicurazione contro le calamità naturali con la polizza incendio, 2) regolamentazione tariffaria.
        Sotto il primo profilo, la scelta di introdurre l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali attraverso l’estensione della polizza incendio determina un abbinamento non necessario tra due assicurazioni relative a fenomeni distinti e non connessi tecnicamente. Tale abbinamento determina un elevato rischio che le restrizioni della concorrenza necessarie per consentire l’operatività della assicurazione contro le calamità naturali coinvolgano indebitamente il mercato dell’assicurazione incendio ad oggi non regolamentato.
        Tale scelta potrebbe, inoltre, vanificare l’obiettivo perseguito, in quanto i destinatari dell’obbligo assicurativo vengono selezionati sulla base di un criterio del tutto estraneo alla effettiva esposizione al rischio: solo i soggetti che volontariamente hanno stipulato o stipuleranno una polizza incendio sarebbero infatti tenuti ad acquistare anche una copertura assicurativa contro le calamità naturali. In questo modo l’unico risultato sicuro è quello di imporre ai mutuatari, unici soggetti per cui esiste un obbligo di assicurazione contro l’incendio, un ulteriore obbligo assicurativo. Analogamente la norma indurrà l’assicurazione di una parte rilevante degli immobili in condominio, per i quali è assai diffuso il ricorso a polizze “globale fabbricati”. In entrambi i casi gli immobili su cui ricadrà il nuovo obbligo assicurativo sono maggiormente situati in aree metropolitane, di regola meno esposte a rischi di calamità naturali.
        Con riferimento al secondo punto, l’Autorità ha ritenuto che la disciplina tariffaria dettata dal testo nella sua formulazione attuale determina restrizioni non strettamente necessarie alla libera concorrenza e si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria relativa alla liberalizzazione dei mercati assicurativi.
        Si consideri inoltre che, nell’attuale formulazione dell’art. 38 del disegno di legge in discussione, il limite massimo del premio per la copertura delle calamità naturali è fissato in percentuale massima del 50% della polizza incendio. Per effetto di tale regolamentazione, è possibile che il coordinamento commerciale tra le imprese previsto per il funzionamento dell’assicurazione contro le calamità naturali influenzi negativamente anche l’assicurazione contro l’incendio. Tanto più che in un siffatto sistema non può escludersi che le imprese, al fine di rendere meno stringente il vincolo tariffario, decidano incrementi dei premi per la polizza incendio non collegati con effettive variazioni del rischio incendio. Questa eventualità potrebbe addirittura disincentivare i proprietari degli edifici dalla stipulazione di polizze contro l’incendio e, conseguentemente, determinare un’ulteriore riduzione del numero di soggetti assicurati contro le calamità naturali, rischiando di vanificare gli obiettivi della riforma.  
       
Roma, 14 aprile 1999