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I332 - AUMENTO DEI PREZZI DEI FARMACI



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
I332 - Provvedimento del 25 febbraio 1999
I333 - Provvedimento del 25 febbraio 1999


COMUNICATO STAMPA
L'Antitrust condanna sei case farmaceutiche
 perché si sono accordate sui prezzi di alcuni medicinali


        A conclusione di due diverse istruttorie, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le società Byk Gulden Italia e Istituto Gentili in un caso, Merck Sharp & Dohme Italia, Neopharmed, Istituto Gentili, Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite e Mediolanum Farmaceutici nell'altro caso, hanno coordinato i loro comportamenti al fine di fissare i prezzi di alcuni farmaci. Si tratta di farmaci etici, per cui è necessaria una prescrizione del medico, che appartengono alla classe C, a totale carico del paziente e con regime di determinazione del prezzo libero. Le imprese hanno violato l'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, e ad esse, in ragione della gravità e della durata delle infrazioni, sono state applicate le seguenti ammende, pari al 3% del fatturato dei farmaci oggetto di istruttoria:

Byk Gulden Italia        lire 422.100.000
Istituto Gentili        lire 283.470.000
Merck Sharp & Dohme Italia         lire 33.000.000
Istituto Gentili         lire 15.420.000
Neopharmed        lire 17.100.000
Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite        lire 48.600.000
Mediolanum Farmaceutici        lire 1.230.000


        Le istruttorie hanno preso spunto da un'indagine conoscitiva della stessa Autorità conclusa nel novembre 1997, da cui erano emersi numerosi parallellismi di prezzo, per farmaci in classe C, nonostante le imprese potessero, dal novembre 1995, decidere i prezzi liberamente e quindi potessero utilizzare il prezzo come variabile concorrenziale.
        La prima istruttoria è stata aperta nei confronti delle società Byk Gulden Italia e Istiuto Gentili, e ha riguardato farmaci destinati alle infezioni dell'apparato respiratorio. Questi farmaci contengono il medesimo principio attivo, ma vengono commercializzati dalle due imprese con marchi differenti, mediante quello che viene definito un "rapporto di comarketing".
        Dall'istruttoria sono emerse variazioni di prezzo parallele, risultate frutto di un'intesa che ha determinato significativi aumenti di prezzo a danno dei consumatori ed è apparsa particolarmente grave per via dell'elevata quota di mercato detenuta dalle società in questione.
        La seconda istruttoria è stata aperta nei confronti delle società Merck Sharp & Dohme Italia, Neopharmed, Istituto Gentili, Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite e Mediolanum Farmaceutici, e ha riguardato specialità medicinali etiche a base di uno stesso principio attivo indicato nella cura delle ipercolesterolemie.
        Anche questi farmaci vengono distribuiti con il sistema del "comarketing", e anche in questo caso dalle risultanze istruttorie è emerso un coordinamento dei comportamenti concorrenziali delle imprese attraverso la fissazione dei prezzi. I prezzi sono variati in parallelo, come risultato di una pratica concordata tra imprese concorrenti. L'effetto di tale pratica è stato quello di aumentare in modo significativo - circa il 50% in soli dieci mesi - il prezzo dei farmaci in questione.

Roma, 19 marzo 1999