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A221 - SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 25 febbraio 1999


COMUNICATO STAMPA

L'Antitrust condanna Snam per abuso di posizione dominante

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine dell'istruttoria avviata il 6 novembre 1997, ha deliberato che la società Snam ha violato l'art. 3 della legge n. 287/90, avendo abusato della sua posizione dominante sui mercati sia del trasporto del gas naturale nella rete nazionale di gasdotti sia dell'attività di distribuzione primaria di gas naturale. Tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni commesse, l'Autorità ha condannato Snam a un'ammenda di 3.584 milioni di lire, pari al 9% del fatturato da questa realizzato nel 1997 nel vettoriamento di gas naturale per conto terzi.
        Gli abusi di posizione dominante contestati a Snam riguardano: 1) il rifiuto opposto da Snam ad Assomineraria (l'associazione che rappresenta i produttori nazionali di gas naturale) di concedere l'accesso alla sua rete nazionale per il trasporto di gas anche per usi diversi da quelli previsti dall'art. 12 della legge 9/91, cioè consumi elettrici e autoconsumo; 2) il rifiuto opposto da Snam ad Assomineraria di rivedere l'accordo di vettoriamento del gas naturale di produzione nazionale del 22 dicembre 1994, relativamente al prezzo del servizio di vettoriamento; 3) il comportamento di Snam, consistente nell'imposizione di un controllo sulla destinazione finale del gas naturale vettoriato per conto della società Edison Gas.

        Snam è proprietaria di un'infrastruttura essenziale, rappresentata dalla sua rete nazionale di gasdotti, necessaria per il trasporto e la distribuzione primaria di gas. Questa infrastruttura è necessaria anche ai produttori privati per ottenere il vettoriamento del loro gas e fare concorrenza a Snam nel mercato a valle della distribuzione primaria. Alla fine del 1997, la rete Snam superava 28 mila chilometri ed eguagliava il 96,5% del totale della rete esistente in Italia. Di questi, circa 16 mila si riferiscono alla rete primaria e il resto alla rete secondaria. Sempre nel 1997, Snam ha venduto nel mercato della distribuzione primaria 53,1 miliardi di metri cubi di proprio gas, pari a poco più del 92% del totale. Sul totale del gas importato in Italia, la quota di Snam è pari a circa il 94%.

        In considerazione della posizione dominante detenuta da Snam sul mercato del trasporto di gas naturale, l'Autorità ha stabilito, in primo luogo, che ricade in capo a Snam un divieto di carattere generale a mettere in atto strategie in contrasto con l'art. 3 della legge n. 287/90. In altri termini, l'Autorità ha concluso che non è giustificato il rifiuto di Snam di concedere ai suoi concorrenti, attuali e potenziali, l'accesso alla propria rete nazionale di gasdotti, e che dunque essi hanno diritto al vettoriamento del gas naturale anche oltre i casi previsti dall'art. 12 della legge 9/91.

        L'Autorità ha stabilito, in secondo luogo, che il metodo di calcolo per la fissazione del prezzo di vettoriamento, previsto dall'accordo Snam/Assomineraria del 22 dicembre 1994, equivale ad una ripartizione completa dei costi (eventualmente anche quelli causati da inefficienza) sostenuti da Snam per il trasporto di tutte le quantità di gas, sia proprie sia di terzi, nella sua rete. Tale metodo di calcolo consente a Snam di fissare un livello di prezzo indipendentemente dall'effettiva domanda di vettoriamento di gas di terzi ed è pertanto idoneo a imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

        L'Autorità ha stabilito, in terzo luogo, che il vincolo, imposto da Snam a Edison Gas, di subordinare la riconsegna del gas ad un controllo da parte della stessa Snam che il gas sia destinato solo al consumo elettrico e all'autoconsumo, produce restrizioni dirette sulla capacità di Edison Gas di svolgere una concorrenza effettiva nei confronti di Snam sul mercato della distribuzione primaria di gas, equiparabili ad un rifiuto dell'accesso alla sua rete di gasdotti.

Roma, 10 marzo 1999