AS164 - AS164 - SEGNALAZIONE MONOPOLIO INAIL
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 9 febbraio 1999
COMUNICATO STAMPA
L'Antitrust solleva il problema del monopolio INAIL
Nell'ambito dei poteri consultivi conferiti dalla legge n. 287/90, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso al Parlamento e al Governo le proprie osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad alcune proposte di legge di iniziativa governativa destinate ad incidere in misura significativa sul ruolo dell'INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L'Autorità ritiene che l'intervento dello Stato, essenziale per garantire il diritto fondamentale dei lavoratori ai mezzi adeguati in caso di infortunio professionale, non necessariamente deve implicare la scelta di un regime di monopolio legale, ma piuttosto deve individuare un quadro normativo finalizzato ad assicurare, in maniera completa, economica ed efficiente, la tutela dell'interesse costituzionalmente protetto. In particolare è essenziale che lo Stato definisca le condizioni affinché sia garantito a tutti i lavoratori la prestazione assicurativa, anche nei casi in cui il datore di lavoro non ha rispettato l'obbligo di assicurazione, e la misura dell'indennizzo minimo, che consenta al lavoratore di disporre di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. Inoltre, lo Stato deve intervenire per correggere possibili distorsioni derivanti dal funzionamento del mercato, per effetto delle quali alcuni lavoratori esposti a lavorazioni particolarmente pericolose potrebbero non trovare adeguata copertura assicurativa, ovvero trovarla a condizioni eccessivamente onerose.
Il rispetto di tali principi non implica necessariamente il ricorso ad un regime di monopolio, potendosi in alternativa, così come dimostra anche l'esperienza di diversi paesi della Unione Europea dove il sistema non è gestito in monopolio, affidare la gestione di tale servizio assicurativo anche ad imprese operanti in regime di concorrenza.
Una funzione di carattere sociale dovrebbe essere gestita in monopolio legale, così come indicato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, solo quando tale scelta sia effettivamente indispensabile, nel senso che la relativa attività non possa essere economicamente gestita da parte di imprese private. Tale circostanza si verifica di regola nel caso di attività fondate sul principio di solidarietà, che implicano il ricorso ad un sistema di ripartizione. Siffatte attività si caratterizzano per la mancanza di un nesso diretto tra contributi versati e prestazioni erogate, da cui deriva uno squilibrio finanziario, il quale viene compensato dall'intervento dello Stato attraverso la fiscalità generale.
Con specifico riferimento all'attività di assicurazione contro gli infortuni professionali, sulla base dell'analisi della normativa italiana, non emergono tuttavia elementi di solidarietà tali da poterne escludere la natura economica, in quanto l'attività principale affidata all'INAIL è un'attività prettamente assicurativa, per la quale il perseguimento dell'equilibrio finanziario è garantito con i premi versati dagli assicurati.
L'esperienza italiana mostra, inoltre, come la soluzione del monopolio pubblico non possa neppure giustificarsi sotto il profilo dell'efficienza produttiva, in quanto le possibili economie di scala ottenibili attraverso il raggiungimento di una maggiore capacità assicurativa vengono di fatto vanificate dall'assenza di stimoli concorrenziali che dovrebbero, invece, indurre le imprese alla ricerca delle soluzioni produttive ottimali, a beneficio dei consumatori.
A tale riguardo, si osserva, ad esempio, come per la gestione industria dell'INAIL la struttura tariffaria sia stata stabilita nel 1988 e, pertanto, non appaia più adeguata alle attuali situazioni di rischio. La circostanza che la gestione industria dell'INAIL registri elevati attivi, utilizzati per finanziare i disavanzi della gestione agricoltura, conferma che l'entità dei premi non è più proporzionata ai rischi. Questa anomalia ha comportato rilevanti effetti sull'economia nazionale, facendo gravare sul costo del lavoro delle imprese industriali un onere improprio che avrebbe dovuto invece essere sopportato dall'intera collettività, attraverso la fiscalità generale.
L'Autorità auspica, pertanto, un'ampia riconsiderazione delle modalità dell'intervento pubblico nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella direzione di una liberalizzazione del mercato, da realizzarsi attraverso il riconoscimento della possibilità di accesso per imprese private, che dispongano di adeguati requisiti patrimoniali e siano assoggettate agli speciali vincoli regolamentari necessari per un'effettiva tutela dei lavoratori. In tale ottica, l'Autorità ritiene contrarie ai principi sopra enunciati iniziative legislative che, lungi dall'avviare il processo di liberalizzazione, siano indirizzate piuttosto ad estendere ulteriormente l'area di esclusiva in capo all'INAIL.
Roma, 11 febbraio 1999