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I362 - VENDITA DEI DIRITTI TELEVISIVI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 10 febbraio 1999


COMUNICATO STAMPA

Vendita centralizzata dei diritti televisivi

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una indagine preistruttoria durata diversi mesi, ha deliberato, in data 10 febbraio 1999, di avviare un procedimento istruttorio nei confronti della LEGA CALCIO, al fine di accertare presunte violazioni all'articolo 2 della legge n.287/90, che vieta le intese restrittive della concorrenza, relativamente alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva di eventi calcistici, sia in chiaro che criptati.

        L'avvio del procedimento istruttorio è fondato sulla circostanza che la LEGA CALCIO, associazione che riunisce le 38 società partecipanti ai Campionati di calcio di serie A e B, ha finora negoziato e continua a gestire, come risulta dagli artt. 1 e 25 del Regolamento della stessa Lega Calcio, la vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi alle partite dei Campionati di serie A e B ed alla Coppa Italia.

        Essendo la titolarità piena dei diritti televisivi da attribuire alle singole società di calcio che ospitano l'evento sportivo di cui si tratta, vale a dire la partita di calcio, l'Autorità ha ritenuto che la vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi ai principali eventi calcistici nazionali da parte della LEGA CALCIO possa configurare un'intesa orizzontale tra le società professionistiche di serie A e B, diretta a restringere la concorrenza sia nel mercato dei diritti televisivi sportivi in chiaro che nel mercato dei diritti televisivi criptati. Tale intesa, infatti, appare suscettibile di permettere la determinazione di prezzi di vendita sovraconcorrenziali dei diritti stessi, prezzi che potrebbero riflettersi anche sui consumatori finali, in violazione della disciplina sulla concorrenza.

        A proposito di questo avvio di istruttoria, sabato 13 febbraio, un quotidiano sportivo ha riportato tra virgolette delle frasi, attribuite all'Autorità, con cui si dava per scontata l'infrazione della legge n. 287/90 da parte della Lega. Tali affermazioni - riprese da un'agenzia di stampa e da altri quotidiani - non sono contenute in alcun documento scritto, nè sono state mai pronunciate dall'Autorità. Trattandosi di un avvio di istruttoria, quindi di un'ipotesi di violazione della legge, non avrebbe alcun senso un linguaggio asseverativo. Neppure è corretto che simili frasi - che lasciando immaginare una condotta arbitraria offendono in primo luogo l'Autorità - siano state presentate con linguaggio personalizzato.

Roma, 15 febbraio 1999