I276B - ALITALIA/MERIDIANA- ALITALIA/MINERVA AIRLINES
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
I276B - Provvedimento del 13 gennaio 1999
I348 - Provvedimento del 13 gennaio 1999
COMUNICATO STAMPA
L'Antitrust vieta un'intesa tra Alitalia e Meridiana
e ne autorizza una tra Alitalia e Minerva per un periodo limitato
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due istruttorie relative, rispettivamente, ad un accordo di code-sharing tra Alitalia e Meridiana, e ad un accordo di franchising tra Alitalia e Minerva. L'Autorità ha ritenuto che entrambe le intese sono restrittive della concorrenza, concedendo, tuttavia, l'esenzione in deroga all'intesa tra Alitalia e Minerva.
Gli accordi erano stati notificati all'Autorità allo scopo di ottenere un'autorizzazione o, in subordine, una deroga al divieto, per un periodo limitato, come previsto dall'art. 4 della legge n. 287/90 nel caso le intese comportino, tra l'altro, un sostanziale beneficio per i consumatori.
Gli accordi di code-sharing tra Alitalia e Meridiana prevedono che i due vettori, sulle rotte Bologna-Palermo, Torino-Catania, Pisa-Catania e Roma-Malpensa, effettuino voli comuni, con condivisione di codice di volo. Su tre delle rotte, è inoltre previsto un accordo di block space, che prevede la ripartizione tra i due vettori dei posti disponibili sull'aereo.
L'Autorità ha rilevato che tali accordi hanno per oggetto un coordinamento del comportamento delle parti sulle quattro rotte interessate, che risulta idoneo a restringere la concorrenza effettiva e potenziale tra i due vettori. Nel corso del procedimento sono stati accertati effetti restrittivi della concorrenza sulle tariffe praticate dalle due compagnie, che, sulle quattro rotte oggetto degli accordi, hanno registrato aumenti per entrambi i vettori.
L'Autorità ha ritenuto perciò che non sussistessero i requisiti previsti per un'esenzione in deroga ed ha pertanto vietato l'intesa.
L'accordo di franchising tra Alitalia e Minerva prevede il coordinamento tra i due vettori dei servizi aerei di linea su tutte le rotte operate da Minerva, cui viene conferito il marchio di Alitalia, nonché il suo supporto in termini di struttura di distribuzione, secondo le caratteristiche tipiche del franchising tra vettori aerei. L'accordo riguarda tutte le rotte operate da Minerva (27 rotte, in buona parte con volumi di traffico ridotto).
L'Autorità ha ritenuto che, poiché Alitalia e Minerva sono concorrenti potenziali, l'intesa notificata, determinando il pieno coordinamento delle operazioni di Minerva con quelle di Alitalia, assuma natura restrittiva.
Tuttavia, l'intesa tra Alitalia e Minerva, consentendo ad entrambi i vettori risparmi di costo (per Alitalia i costi relativi all'utilizzo di velivoli di minore dimensione, per Minerva i costi di commercializzazione), ha dato luogo ad un aumento dell'offerta (nuovi collegamenti e aumento di frequenze), il cui beneficio è stato, almeno in parte, trasferito ai consumatori. Pertanto, avendo constatato la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge n. 287/90, l'Autorità ha concesso un'esenzione in deroga della durata di tre anni a partire dall'inizio dell'operatività dell'accordo di franchising, cioè fino al 31 gennaio 2001.
Roma, 3 febbraio 1999