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I342 - FARMINDUSTRIA/CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 7 dicembre 1999


COMUNICATO STAMPA


Condannata Farmindustria per intese restrittive della concorrenza



        In data 7 dicembre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Farmindustria, l’Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica, che raggruppa 217 imprese del settore. L’Autorità ha deliberato che alcuni comportamenti tenuti da Farmindustria costituiscono intese lesive della concorrenza, in violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

        I comportamenti considerati anticoncorrenziali consistono, in primo luogo, nel fatto che Farmindustria è intervenuta per indirizzare la condotta delle imprese associate nelle forniture alle strutture ospedaliere, che si svolgono tramite gare nelle quali è possibile una concorrenza di prezzo anche per i farmaci i cui prezzi sono regolamentati. In particolare, Farmindustria ha introdotto nel Codice Deontologico una disposizione in base alla quale lo sconto minimo previsto dalla legge per tali forniture, pari al 50% del prezzo al pubblico di ciascun farmaco, rappresentava lo sconto massimo che le imprese associate dovevano applicare nelle gare. Il mancato rispetto di questa regola era perseguibile con sanzioni.
        Da un campione di ASL e Aziende ospedaliere contattate nel corso dell’istruttoria è risultato che in moltissime gare le imprese hanno effettivamente rispettato l’indicazione proveniente da Farmindustria.        
        Farmindustria ha inoltre promosso, sempre nell’ambito delle gare per forniture alle strutture ospedaliere, l’utilizzo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal modo Farmindustria ha suggerito l’adozione di uno strumento che ha comportato un coordinamento totale fra imprese concorrenti su tutti i possibili parametri concorrenziali, quali prezzo e quantità.
        Infine, Farmindustria ha indicato alle imprese associate le condizioni di vendita da praticare per le forniture di prodotti farmaceutici alle strutture di cura pubbliche e private cui non si applica la norma di legge sullo sconto ospedaliero.

        Altro comportamento ritenuto lesivo della concorrenza è costituito dall’aver Farmindustria indotto le imprese associate ad assumere una posizione contraria all’introduzione in Italia dei farmaci generici, anche in seno ad altre associazioni di imprese interessate allo sviluppo di tale mercato. La condotta tenuta al riguardo, in quanto relativa ad una tematica direttamente attinente alle strategie e alle prospettive economiche e commerciali di tutte le imprese associate, risulta infatti idonea ad alterare le condizioni di concorrenza nel mercato farmaceutico.
        Inoltre, Farmindustria ha promosso la realizzazione di un’intesa interassociativa per la cessione di licenze dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese. Si tratta di attività commerciali che non sarebbero state realizzate dalle imprese sulla base di autonome scelte imprenditoriali e che hanno trovato come principale motivazione economica quella di proteggere le specialità medicinali rispetto all’ingresso del farmaco generico.

        Anche la circostanza che nel 1998 Farmindustria ha predisposto un codice di autoregolamentazione dei prezzi dei farmaci in classe C, che individuava un prezzo di riferimento al quale tutte le imprese potevano adeguarsi, alterando le dinamiche di formazione del prezzo per i prodotti collocati in tale classe, è stata ritenuta dall’Autorità una violazione delle norme sulla concorrenza.

        Ugualmente lesiva della concorrenza è stata valutata l’attività di Farmindustria volta a regolamentare l’attività informativo/promozionale che le imprese associate svolgono nei confronti dei medici prescrittori, con articolati meccanismi di controllo, includenti anche sanzioni disciplinari e pecuniarie.

        Nel corso del procedimento Farmindustria ha esposto numerosi e dettagliati impegni volti a rimuovere le infrazioni oggetto dell’istruttoria e ad adeguare la propria attività alle norme a tutela della concorrenza. In considerazione di tali impegni e al fine di valutarne l’attuazione, l’Autorità ha disposto che Farmindustria presenti una relazione al riguardo entro sei mesi dalla data di chiusura del procedimento.

Roma, 28 dicembre 1999