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A224 - PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 7 dicembre 1999


COMUNICATO STAMPA
Condannata Coca-Cola per abuso di posizione dominante


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria avviata l’11 giugno 1998 nei confronti delle società controllate da The Coca-Cola Company operanti in Italia, nonché di alcuni imbottigliatori indipendenti operanti nell’Italia Meridionale e nelle isole, deliberando che determinati comportamenti e pratiche commerciali posti in essere da quelle società costituiscono abusi di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 della legge 287/90. L’Autorità ha giudicato grave l’accertata violazione dell’art. 3 e ha pertanto deliberato di sanzionare i comportamenti delle società italiane di Coca-Cola con una ammenda di 30.607.950.000 lire, pari al 3% del fatturato del 1998 derivante dalle vendite dei prodotti Coca-Cola al gusto cola.
       
        Il procedimento era stato originato da una denuncia dei concorrenti Pepsico Foods and Beverages International Ltd. - filiale italiana - e IBG Sud SpA, riguardante presunti comportamenti abusivi nel canale grossisti, cui era seguita una denuncia da parte di ESSELUNGA, riguardante la presunta abusività di comportamenti posti in essere da Coca-Cola Italia nei confronti della Grande Distribuzione. Le società oggetto dell’istruttoria erano Coca-Cola Italia, Coca-Cola Bevande Italia e i seguenti imbottigliatori: SOCIB (Società Calabrese Imbottigliamento Bevande), SOBIB (Società Barese Imbottigliamento Bevande), SOSIB Industriale e Commerciale (Società Sarda Imbottigliamento Bevande gassate), SIBEG (Società Imbottigliamento Bevande Gassate), SNIBEG (Società Napoletana Imbottigliamento Bevande Gassate). Le società italiane di Coca-Cola e gli imbottigliatori “autorizzati” detengono una posizione dominante sia sul mercato delle cole sia sul mercato delle bibite analcoliche gassate. Nel loro insieme, tali società detengono, a livello nazionale, una quota di circa l’80%, in volume, nel mercato delle cole.

        In particolare, l’Autorità ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dalle società Coca-Cola Italia e Coca-Cola Bevande Italia, in quanto parti di piani e programmi volti ad estromettere il principale concorrente, cioè PepsiCo, dal segmento di mercato delle spine attraverso la concessione di sconti e altre forme di incentivazione dirette alla conversione degli impianti alla spina del concorrente in impianti eroganti prodotti Coca-Cola, costituiscano una grave violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90.
        L’Autorità ha inoltre ritenuto che costituiscano una grave violazione dello stesso articolo anche i comportamenti posti in essere dalle società Coca-Cola Italia e Coca-Cola Bevande Italia, relativi alla messa in opera di un sistema di sconti discriminatori e fidelizzanti, attraverso una classificazione dei grossisti selettiva e non trasparente.
       
        L’Autorità ha inoltre verificato l’esistenza di clausole di esclusiva nei contratti stipulati da SOCIB e SOSIB fino al 1998 con i grossisti operanti nei rispettivi territori di attività. L’imposizione di clausole di esclusiva nei contratti con i grossisti da parte di imprese in posizione dominante costituisce una grave violazione dell’art. 3 della legge 287/90, in quanto limita l’accesso ai canali distributivi e, in definitiva, al mercato finale. Tuttavia, in considerazione del fatto che SOSIB e SOCIB hanno provveduto ad eliminare le clausole di esclusiva dai loro contratti prima della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, l’Autorità ha deliberato di sanzionare tale pratica attraverso l’imposizione di una ammenda nella misura minima dell’1% del fatturato del 1998 derivante dalle vendite dei prodotti Coca-Cola al gusto cola. Le ammende comminate sono pari rispettivamente a 410.993.000 lire e 398.353.000 lire.

        Infine, l’Autorità ha ritenuto che costituiscano abusi di posizione dominante sia l’applicazione nel canale grossisti di sconti fidelizzanti, sia gli sconti concessi da Coca-Cola Italia alle catene della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata in cambio della riserva di spazi espositivi a scaffale o extra-scaffale minimi, in quanto comportamenti volti all’occupazione preventiva degli spazi espositivi a danno dei concorrenti.

        Le società Coca-Cola Italia, Coca-Cola Bevande Italia, SOCIB, SOBIB, SOSIB, SIBEG, SNIBEG dovranno porre immediatamente fine ai comportamenti menzionati e a quelli aventi effetto equivalente e dovranno presentare una relazione in merito entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura dell’istruttoria.

Roma, 17 dicembre 1999

Nota. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Autorità: www.agcm.it