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AS187 - AS187 - SEGNALAZIONE: BANDI DI GARA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 17 dicembre 1999


COMUNICATO STAMPA

Segnalazione sugli appalti pubblici


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato ai Presidenti delle Regioni, ai Sindaci, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai Direttori Generali delle Aziende ospedaliere, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali una segnalazione in materia di appalti pubblici.

        Dall’analisi di numerosi bandi di gara, l’Autorità ha accertato l’esistenza di diffusi comportamenti delle Amministrazioni appaltanti in grado di determinare distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, con effetti negativi sui meccanismi di formazione della domanda pubblica e perciò sul costo dei beni, dei servizi o dei lavori appaltati. Per evitare che le previsioni dei bandi di gara risultino in contrasto con i principi della concorrenza sanciti dalla legge n.287/90, con danno dell’Amministrazione e dei terzi, l’Autorità è del parere che occorra:

a)        derogare al ricorso alla gara nei soli casi eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla normativa. Anche nei casi in cui la gara sia facoltativa, è auspicabile l’utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori, minimizza la spesa pubblica, incentiva il perseguimento dell’efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese;
b)        non ricomprendere nell’oggetto della gara più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero da sole costituire oggetto di appalto;
c)        non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi sprovvisti di una propria  funzione economica o tecnica;
d)        evitare le prescrizioni che abbiano l’effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o l’obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l’amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara;
e)        non subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento di un livello di fatturato sproporzionato rispetto all’ammontare della prestazione oggetto della gara oppure al raggiungimento di un fatturato calcolato sul solo mercato geografico di riferimento;
f)        soprattutto per le prestazioni di minore complessità, evitare di richiedere il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato per un numero di anni sproporzionato rispetto all’oggetto del contratto;
g)        che la previsione di raggruppamenti temporanei d’impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara;
h)        che nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese,  il requisito della capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese associate;
i)        limitare l’oggetto sociale delle società miste di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale da non consentire al soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite procedure ad evidenza pubblica;
l) applicare la normativa sugli appalti pubblici per l’aggiudicazione degli appalti di fornitura, lavori e servizi da parte delle società miste quando esse siano definibili come amministrazioni aggiudicatrici.

Roma, 20 dicembre 1999