Cerca nel sito

AS185 - AS185 - SEGNALAZIONE: DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 10 novembre 1999


COMUNICATO STAMPA


L’Antitrust critica l’attribuzione di alcune competenze esclusive ai CAF


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 10 novembre,  ha inviato al Parlamento e al Governo la seguente segnalazione in merito alla disciplina dell’attività dei Centri di Assistenza  Fiscale a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati.

        Nell’esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assistenza fiscale.
        In particolare, l’Autorità ritiene ingiustificate le restrizioni della concorrenza e del libero mercato prodotte dall’attribuzione in esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale delle attività relative alla liquidazione della dichiarazione annuale dei redditi dei lavoratori dipendenti ed assimilati (c.d. modello 730).

        La disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale, inizialmente prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stata oggetto di molteplici modifiche ed è attualmente dettata dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come successivamente integrato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998 n. 490.

        La legge n. 413/91 ha attribuito ai percettori di reddito da lavoro dipendente, da pensione ed assimilati, la facoltà di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione dei redditi tramite la presentazione di una dichiarazione semplificata (c.d. modello 730) in alternativa all’ordinaria modalità di dichiarazione (c.d. modello 740, ora Unico).  Il modello 730 è di più immediata compilazione e consente ai contribuenti che se ne avvalgono di ottenere eventuali rimborsi o pagamenti d’imposta in tempi brevi e direttamente dal datore di lavoro o soggetto erogante il reddito. Il decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490 ha esteso il numero di soggetti abilitati all’utilizzo del modello 730, in alternativa al modello Unico, comprendendo anche i lavoratori parasubordinati, ossia titolari dei redditi previsti dall’ art. 49, 2° co. lettera a del T.U. delle imposte sui redditi.

        In questo quadro si inserisce l’attività svolta dai Centri di Assistenza Fiscale.  Sotto il profilo soggettivo, la disciplina normativa prevede che possano svolgere attività di assistenza fiscale a favore dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa i Centri costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti, da sostituti d’imposta aventi almeno 50.000 dipendenti e da associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti (art. 32, lett. d), e) ed f) decr. legisl. 241/1997).
        I Centri sono costituiti nella forma delle società di capitali, con un capitale minimo di 100 milioni, aventi per oggetto sociale lo svolgimento di assistenza fiscale ed operanti previa autorizzazione del Ministero delle Finanze.
        I responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale devono essere individuati tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti (art. 33, 2°co. decr. legisl. 241/1997).
       
        In relazione alla presentazione dei modelli 730, la disciplina vigente attribuisce una competenza esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale per lo svolgimento di alcune attività. Queste consistono, in particolare, nella verifica della conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni, da chiunque elaborate, alla relativa documentazione (art. 35, 2° co. lett- b decr. legisl. 241/1997).  
        I Centri di Assistenza Fiscale sono, inoltre, abilitati in forma esclusiva a svolgere le altre attività relative alla liquidazione della dichiarazione del modello 730, comprendenti, oltre alla consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato delle dichiarazioni stesse ai fini del conguaglio in sede di ritenuta d’acconto e l’invio all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi (art. 34, co. 4° decr. legisl. 241/1997).  
        Per lo svolgimento di dette attività i Centri di Assistenza Fiscale ricevono un compenso statale di lire 25.000 per ogni dichiarazione vistata e trasmessa.

        Il quadro normativo delineato ha comportato l’esistenza di due distinti regimi di mercato nell’ambito delle attività di assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730.  Il primo, relativo all’elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, vede la presenza di tutti i soggetti attivi nei servizi dell’assistenza fiscale.  Il secondo, concernente la liquidazione delle dichiarazioni e comprendente la necessaria apposizione del visto di conformità, nonché la trasmissione ai sostituti d’imposta ed all’amministrazione finanziaria, è invece caratterizzato dall’attribuzione di una riserva di attività esclusiva a favore dei Centri di Assistenza Fiscale.  

        L’Autorità ritiene che tale disciplina normativa restringa ingiustificatamente la concorrenza ed il libero mercato.  
        Essa, infatti, limita fortemente il numero dei soggetti ammessi a svolgere l’attività in esclusiva sopra definita; produce, inoltre, quale effetto indiretto, l’attribuzione ai Centri di Assistenza Fiscale di una posizione di sostanziale privilegio anche in relazione all’espletamento delle attività non coperte da riserva; infine, prevede per l’individuazione dei soggetti abilitati a prestare le attività relative alla liquidazione dei modelli 730 criteri che non appaiono giustificati.

        In merito alla limitazione dei soggetti, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 241/1997 comporta l’esclusione dal segmento di attività relativo alla liquidazione delle dichiarazioni secondo i modelli 730 dei professionisti in precedenza in esso attivi. Quanto agli effetti sulle attività non riservate e, in particolare, sulla compilazione del modello 730, i lavoratori dipendenti ed assimilati, per economie di tempo e di costi, tendono a rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale anche per questo compito, rendendo marginale il ruolo dei professionisti. La normativa citata è, quindi, suscettibile di provocare una progressiva uscita dei liberi professionisti dal mercato in esame. Ciò si riflette, in particolare, a danno degli operatori di recente ingresso sul mercato o aventi dimensioni di attività ridotte, che sono notoriamente i soggetti maggiormente interessati ad un’attività qual è quella relativa alle dichiarazioni formulate con il modello 730. Quanto, infine, ai criteri adottati dalla normativa in esame ai fini dell’accesso degli operatori al mercato, si rileva come i soggetti ammessi a costituire un Centro di Assistenza Fiscale siano individuati sulla base della numerosità degli aderenti alle organizzazioni legittimate, piuttosto che tramite requisiti di professionalità e specifiche capacità tecniche. Ciò è indirettamente confermato dalla previsione secondo la quale per il visto di conformità della dichiarazione 730 il Centro di Assistenza Fiscale deve avvalersi di un dottore commercialista o un ragioniere libero professionista iscritti al relativo albo professionale.

        Le rilevate distorsioni della concorrenza  non trovano adeguate giustificazioni in esigenze di interesse generale. La limitazione degli operatori non appare necessaria. Qualora la si voglia considerare opportuna, al fine di rendere efficiente e veloce la predisposizione dei relativi conguagli a vantaggio dei contribuenti, va in ogni caso rilevato come la stessa limitazione dovrebbe fondarsi su criteri di accesso diversi, che non siano suscettibili di determinare la sostanziale esclusione della categoria professionale e prescindano dall’elemento della numerosità degli aderenti, atteso che quest’ultimo, di per sé, non assicura alcuna garanzia in termini di efficienza e rapidità.

        In questa prospettiva, l’Autorità auspica una revisione dell’attuale normativa in materia, al fine di contemperare le esigenze di celerità nella gestione delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti ed assimilati e nella predisposizione dei relativi conguagli con il rispetto dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e parità di trattamento.

Roma, 12 novembre 1999