AS182 - AS182 - SEGNALAZIONE: RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 22 ottobre 1999
COMUNICATO STAMPA
L’Antitrust segnala modifiche da apportare al ddl sui servizi pubblici locali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo relativa al disegno di legge, in discussione al Senato, che apporta modifiche alla legge n. 142 del 1990, in materia di riordino dei servizi pubblici locali. L’Autorità apprezza gli elementi di concorrenzialità introdotti dal ddl nella gestione dei servizi pubblci locali, ma al tempo stesso reputa che siano da correggere alcune norme che non appaiono in sintonia con l’intento liberalizzatore della riforma.
In particolare l’Autorità ritiene che:
1 - L’'affidamento' con gara, previsto per i servizi a rilevanza industriale, in quanto comporta di regola la limitazione del numero delle imprese 'affidatarie', non dovrebbe estendersi alle attività che risultino già libere o siano da liberalizzare conformemente ai principi comunitari. Di conseguenza, l’'affidamento' non dovrebbe riguardare almeno le seguenti attività: a) nel settore del gas naturale, l’attività di vendita; b) in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani a assimilati, le attività di recupero e smaltimento; c) in materia di trasporti di linea di rilevanza locale, i settori ferroviario, marittimo e aereo, fatta eccezione per la gestione e lo sviluppo della rete ferroviaria. In questi casi lo strumento più appropriato è semmai quello dell’autorizzazione.
2 - Andrebbe chiarito che i servizi locali, o segmenti di servizi, non ricompresi fra quelli soggetti al regime di 'affidamento', sono comunque da considerarsi liberi e in concorrenza. Il regolamento governativo dovrebbe individuare quali tra le attività da svolgere in regime di concorrenza necessitino di autorizzazione amministrativa e dovrebbe, inoltre, dettare norme e criteri per limitare la possibilità di escludere dalla concorrenza le attività riconducibili a servizi non industriali.
3 - L’oggetto sociale delle società miste titolari di 'affidamento' diretto dovrebbe essere definito in modo da impedire alle stesse società di svolgere per conto dell’ente locale 'affidante' anche attività estranee al nucleo essenziale del servizio pubblico in assenza di meccanismi di gara che assicurino un adeguato confronto concorrenziale.
4 - Andrebbero eliminate le disposizioni transitorie che possono comportare discriminazioni a danno di imprese operanti all’estero. Infatti, le società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi pubblici in virtù di affidamento diretto non possono partecipare alle gare, ma tale divieto, per tutta la fase transitoria, non si applica alle imprese operanti in Italia.
5 - Si dovrebbe comprimere al massimo la durata delle proroghe delle gestioni esistenti, disciplinata dalle norme transitorie. La notevole durata complessiva delle proroghe degli 'affidamenti' diretti e delle concessioni in essere ritarda sensibilmente l’avvio del processo di apertura dei servizi a rilevanza industriale alla concorrenza e, consentendo il consolidamento delle gestioni esistenti, si traduce in un ostacolo all’accesso al mercato da parte di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi stessi della liberalizzazione.
Roma, 28 ottobre 1999