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I165 - DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI (AVVIO ISTRUTTORIA E SEGNALAZIONE)



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA
Benzina: aperta un’istruttoria e inviata una segnalazione a Parlamento e Governo


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, in data 7 ottobre, di avviare un’istruttoria nei confronti delle società Agip, Ip, Api, Erg, Esso, Fina, Kuwait, Shell e Tamoil, nonché delle associazioni Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federpetroli, Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio per presunte intese restrittive della concorrenza, in violazione dell’articolo 2 della legge 287/90.
        Il procedimento istruttorio trae origine da una serie di segnalazioni pervenute all’Autorità da parte di associazioni dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti e da associazioni di consumatori che denunciavano: (1) presunte restrizioni della concorrenza riferibili agli accordi interprofessionali sottoscritti tra le associazioni delle società petrolifere e le associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione; (2) l’andamento parallelo e crescente, nell’entità e nei tempi, dei prezzi di vendita dei carburanti per autotrazione.
        Oggetto dell’istruttoria è il meccanismo di fissazione del prezzo del carburante venduto dalle società petrolifere ai gestori degli impianti di distribuzione. Tale meccanismo, definito negli accordi del 29 aprile 1994, 29 luglio 1997 e 23 luglio 1998 tra le associazioni delle società petrolifere e dei gestori, disincentiva i gestori degli impianti di distribuzione dal praticare prezzi diversi da quelli “consigliati” dalle società petrolifere. Gli “accordi” in questione potrebbero configurare una violazione delle regole della concorrenza sotto il profilo verticale, nei rapporti fra la singola società petrolifera e i gestori degli impianti della rete distributiva che reca il suo marchio, con effetti restrittivi sul livello del prezzo finale dei carburanti, a svantaggio dei consumatori.
        Inoltre, il meccanismo di fissazione del prezzo del carburante venduto dalle società petrolifere ai gestori degli impianti di distribuzione non deriva da un’autonoma sceltaimprenditoriale ma è il risultato di “accordi” definiti dalle associazioni delle società petrolifere. Le società petrolifere hanno stabilito in misura largamente convergente anche l’entità economica dei parametri oggettivi utilizzati dal meccanismo di fissazione del prezzo previsto dagli “accordi”. Questi due aspetti hanno indotto l’Autorità a ritenere che l’adozione, da parte delle società petrolifere, di un identico meccanismo finalizzato alla definizione dei rapporti contrattuali con i propri gestori possa costituire un’intesa orizzontale tra imprese concorrenti, finalizzata ad eliminare l’incertezza sul rispetto dei livelli di “prezzo consigliato” da parte di tutte le società petrolifere.
        Tenuto conto della verificata uniformità dei “prezzi consigliati”, praticati dalle società petrolifere lungo un arco di tempo sufficientemente ampio, l’Autorità ha ritenuto che ciò potrebbe configurare un’intesa orizzontale finalizzata anche al coordinamento delle rispettive politiche di prezzo.
        L’istruttoria si concluderà entro l’11 maggio 2000.


        Al fine di aprire il settore a una concorrenza effettiva, l’Autorità, ai sensi dell’art. 21 della legge 287/90, ha deliberato inoltre di segnalare al Parlamento e al Governo le distorsioni della concorrenza provocate dall’art. 2 del decreto legislativo n. 346 dell’8 settembre 1999. Tale norma ha prorogato, dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2001, il regime del periodo transitorio, con la conseguenza che l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti potranno essere attività esercitate liberamente da qualsiasi impresa, sulla base della semplice autorizzazione amministrativa, solo a partire dal 1° luglio 2001.
        Questa norma, procrastinando di altri diciotto mesi (rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/98) la rimozione della barriera amministrativa all’ingresso nel mercato, rappresentata dal regime concessorio, impedisce la concorrenza esercitabile da potenziali nuovi competitori sul mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione.
        Inoltre, a cinque anni da una sua precedente segnalazione sull’argomento, l’Autorità ha deciso di richiamare nuovamente l’attenzione sull’art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 1994, che ha imposto l’obbligo per tutte le imprese petrolifere di indicare ai gestori degli impianti di distribuzione i “prezzi consigliati” dei carburanti per la loro vendita ai consumatori. L’Autorità, anche alla luce del contestuale avvio di istruttoria per presunte infrazioni all’articolo 2 della legge 287/90, ritiene che l’obbligo di comunicare il “prezzo consigliato” ai gestori degli impianti di distribuzione non arreca benefici ai consumatori e piuttosto contribuisce a ridurre il già scarso grado di incertezza delle imprese petrolifere sulle rispettive politiche commerciali, facilitando l’adozione di strategie di prezzo convergenti.

Roma, 14 ottobre 1999