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I138B - CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 21 gennaio 1999


COMUNICATO STAMPA



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non rinnova al Consorzio del prosciutto di Parma e al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'autorizzazione a imporre limitazioni produttive alle imprese associate.


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rigettato la richiesta, presentata dai Consorzi del prosciutto di Parma e di San Daniele, di una proroga triennale dell'autorizzazione relativa al mantenimento dei piani che limitano quantitativamente le produzioni dei prosciuttifici aderenti ai due consorzi, disponendo la completa eliminazione di tali piani entro e non oltre il corrente anno.
        L'Autorità ha ritenuto che le condizioni presenti al momento del rilascio della autorizzazione originaria, scaduta il 31/12/98, non esistono più. In particolare, nel 1996, l'Autorità, riscontrando che il sistema dei controlli dei processi produttivi tutelati, allora disciplinato dalla normativa nazionale, non era compiutamente definito, giudicò che i piani che limitavano le produzioni di prosciutto Parma e San Daniele risultavano l'unico strumento in grado di sopperire temporaneamente alla carenza dei sistemi di controllo.
        Oggi il sistema dei controlli risulta adeguato, sia per quanto concerne gli strumenti, sia per ciò che riguarda la titolarità delle funzioni di controllo e l'operatività degli organismi ad esso preposti. In conformità alla legislazione comunitaria, si è inoltre provveduto a predisporre tutti i meccanismi necessari al trasferimento delle funzioni di controllo ad organismi indipendenti.
        L'Autorità ha ritenuto pertanto che le intese relative ai piani di produzione, per le quali i Consorzi hanno presentato istanza di autorizzazione, non soddisfino le condizioni richieste dall'art. 4 della legge n. 287/90 e, in particolare, l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato.
        Nel motivare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'Autorità ha osservato che, in ragione dell'attuale esistenza di organi e strumenti di controllo adeguati, i piani di programmazione delle quantità di prosciutti non sono necessari né congrui rispetto allo scopo dichiarato di garantire la conformità delle produzioni DOP alle regole stabilite nei disciplinari produttivi.
        La limitazione quantitativa della produzione e i vincoli produttivi posti alle singole imprese associate ai due consorzi non sono quindi più in grado di generare alcun beneficio aggiuntivo per i consumatori, producendo al contrario un assetto artificiale del livello dei prezzi del prosciutto di Parma e di quello di San Daniele, quale conseguenza della predeterminazione della struttura dell'offerta . L'Autorità ha pertanto deliberato che i Consorzi trasmettano entro 180 giorni una relazione in merito alle misure necessarie a eliminare in maniera completa e definitiva entro il 31 dicembre le intese restrittive rappresentate dai piani di programmazione, nonché ogni comportamento finalizzato alla restrizione quantitativa della produzione.

Roma, 29 gennaio 1999