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I276B - ALITALIA/MERIDIANA - ALITALIA/MINERVA AIRLINES


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
I276B - Provvedimento del 15 settembre 1998
I348 - Provvedimento del 15 settembre 1998


COMUNICATO STAMPA

L'Autorità indaga sulle intese tra Alitalia, Meridiana e Minerva

 
        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie sulle intese concluse tra Alitalia e altri vettori aerei nazionali.
        Il primo procedimento riguarda un'intesa tra Alitalia e Meridiana su quattro rotte nazionali, in base al quale Alitalia opererà in esclusiva sulla Bologna-Palermo e Meridiana sulla Torino-Catania, sulla Pisa-Catania e su alcune frequenze della Roma-Malpensa. Le due compagnie condivideranno il codice identificativo del volo (accordo di code sharing) e, su alcune tratte, si ripartiranno i posti offerti (accordo di block space).
        Il secondo procedimento riguarda l'accordo tra Alitalia e Minerva Airlines, in virtù del quale Minerva Airlines opererà su 19 rotte nazionali per conto di Alitalia, con la formula del franchising.
        Alitalia ha notificato entrambe le intese all'Autorità allo scopo di ottenere una dichiarazione di non restrittività delle stesse (attestazione negativa) o, in subordine, la concessione dell'esenzione in deroga per un periodo limitato, come previsto dall'art. 4 della legge n. 287/90. L'Autorità ha ritenuto che entrambe le intese possano risultare restrittive della concorrenza, non solo per il loro effetto sulle rotte interessate, ma anche per quello complessivo di "chiusura" sulla rete dei collegamenti nazionali, in conseguenza della posizione preminente di Alitalia e della rete di accordi da questa stipulati con vettori di minori dimensioni. Le istruttorie, che si chiuderanno il 13 gennaio 1999, dovranno accertare l'effettivo carattere restrittivo delle intese notificate e l'eventuale sussistenza dei requisiti per la concessione dell'esenzione in deroga, richiesta dalle parti.
        Alitalia ha notificato all'Autorità anche un terza intesa, stipulata con la compagnia Azzurra Air, e riguardante un altro accordo di franchising per l'operatività di 15 rotte. L'Autorità ha tuttavia rilevato che le rotte interessate riguardavano prevalentemente collegamenti internazionali interni all'Unione Europea, per cui risulta applicabile l'art. 85 del Trattato UE. Poiché l'applicazione dell'art. 85, par. 3, del Trattato, che regola l'esenzione in deroga - richiesta da Alitalia - è riservata alla Commissione Europea, l'Autorità ha deliberato di trasmettere l'intesa notificata alla stessa Commissione, per le valutazioni di competenza.

        Roma, 29 settembre 1998