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AS144 - AS144 - SEGNALAZIONE: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 18 giugno 1998


COMUNICATO STAMPA

Le norme sulle farmacie falsano la concorrenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento e al Governo la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dalla vigente normativa sulle farmacie.
L’attuale regolamentazione prevede una vasta esclusiva sull’attività di vendita dei medicinali, la predeterminazione numerica degli esercizi, stringenti vincoli all’accesso all’attività; inoltre, impone ingiustificati limiti alla pubblicità e alla gestione degli orari e dei turni di apertura. L’Autorità ritiene opportuno richiamare l’attenzione su queste restrizioni, alla luce della discussione in corso sulla riforma del commercio e in particolare dell’esclusione delle farmacie da detto schema.

a) L’esclusiva sulla vendita dei medicinali da banco

La legge attribuisce in via esclusiva ai farmacisti la vendita al pubblico di farmaci, anche di quelli che non richiedono obbligatoriamente la prescrizione medica, detti farmaci non etici. Ma la professionalità tipica del farmacista nel caso dei prodotti non etici assume un ruolo del tutto secondario, divenendo invece prevalente il ruolo di intermediazione commerciale. Pertanto, l’esclusiva attribuita al farmacista per la vendita dei medicinali non etici non ha lo stesso fondamento dell’esclusiva attribuita per la vendita degli altri medicinali.
Per quanto concerne la possibilità che dalla liberalizzazione della vendita di tali farmaci possa derivare un incremento nel consumo degli stessi, va detto che nei Paesi dove i consumatori li possono acquistare in canali diversi dalla farmacia (ad esempio in Olanda) tale aumento non è stato riscontrato.
L’eliminazione del monopolio dei farmacisti sulla vendita di questa tipologia di medicinali sarebbe di vantaggio per il consumatore, che potrebbe avere un più facile, e verosimilmente meno costoso, accesso a questi prodotti.

b) La regolamentazione numerica

La distribuzione territoriale delle farmacie è regolamentata per legge. La vigente legislazione ha adottato il sistema della limitazione numerica delle farmacie autorizzate all'esercizio in ciascun comune sulla base di criteri demografici, geografici e di distanza.
Nel 1995 si riscontrava la presenza di una farmacia ogni 3.500 abitanti. In base ai parametri con cui vengono determinati il numero e la localizzazione degli esercizi farmaceutici, i comuni che non superano i 7.500 abitanti non possono avere più di una farmacia. Dai dati ISTAT, relativi al censimento del 1991, risulta che il numero dei comuni fino a 7.500 abitanti è 6.636, con una popolazione complessiva di 15.466.606, mentre il numero complessivo dei comuni in Italia è 8.101, con una popolazione complessiva di 57.332.996. Di conseguenza, circa l’80% dei comuni italiani, pari al 27% della popolazione, ha a disposizione una sola farmacia. Appare, quindi, del tutto plausibile ritenere che il numero di esercizi presenti in una larga parte dei comuni italiani sia inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda.

c) Modalità  di accesso al conferimento di un esercizio farmaceutico

Il contingentamento del numero di farmacie presenti sul territorio nazionale appare sostanzialmente finalizzato a garantire i livelli di reddito degli esercenti piuttosto che a conseguire l’obiettivo di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici.
Le barriere all’accesso per l’esercizio di una attività si possono giustificare solo in quanto siano funzionali a garantire la presenza di determinati requisiti in capo a coloro che la intendono svolgere. Nel caso di specie, tuttavia, tale obiettivo è già stato raggiunto, dal momento che coloro che hanno superato l’esame di Stato possiedono i requisiti professionali richiesti dalla legge. Pertanto, le ulteriori barriere poste all’esercizio di questa attività appaiono del tutto superflue e prive di giustificazioni se poste in relazione al fine di garantire i consumatori circa la preparazione professionale del farmacista a cui si rivolgono.

d) I vincoli di orario

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’attività, va messo in luce che la disciplina attualmente vigente in materia di orari e turni delle farmacie pone significative restrizioni della concorrenza, prevedendo in particolare l'uniformità degli orari di vendita, obblighi di chiusura giornaliera degli esercizi con previsione dei turni di apertura notturna, festiva e domenicale. Se appare quanto mai opportuno che la regolamentazione delle farmacie sia volta a garantire al consumatore il servizio farmaceutico attraverso la previsione di un orario minimo di vendita nonché di un numero minimo di esercizi aperti anche nei giorni festivi e nella fascia notturna, non dovrebbe tuttavia essere interdetta l'apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti e dei turni prefissati.

e) I vincoli alla pubblicità

La legge consente solo di effettuare pubblicità attraverso inserzioni sugli elenchi telefonici, previa autorizzazione del Sindaco. Così il consumatore non ha accesso a tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione sulla convenienza tra i diversi esercizi farmaceutici, che, peraltro, commercializzano molti prodotti e servizi che sono a prezzo libero.
In un mercato nel quale la regolamentazione pone già molti vincoli all’esplicarsi della libera concorrenza, la possibilità di utilizzare lo strumento pubblicitario rappresenterebbe per gli operatori un mezzo di particolare importanza per differenziarsi agli occhi del consumatore

Roma, 1 luglio 1998