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AS140 - AS140 - SEGNALAZIONE: SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.91/440/CEE RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 5 giugno 1998


COMUNICATO STAMPA
Ferrovie: non basta la separazione contabile
tra gestione delle infrastrutture e servizi di trasporto


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha segnalato ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei Trasporti i possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che potrebbero derivare dallo Schema di regolamento di attuazione della Direttiva n. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo. Tale progetto contiene infatti alcune disposizioni che appaiono in contrasto con l'introduzione della concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario.

        L'Autorità è dell'avviso che l'introduzione di un più elevato grado di concorrenza nel settore ferroviario richieda l'attuazione del principio di separazione tra gestione dell'infrastruttura e servizi di trasporto e la garanzia dei diritti d'accesso alla rete a favore di nuovi operatori.

        Riguardo alla prima questione, l'Autorità ritiene che il requisito obbligatorio della separazione contabile debba rappresentare solo un passaggio intermedio verso una separazione effettiva delle due attività. L'Autorità auspica, pertanto, una rapida riorganizzazione del sistema ferroviario, attuata separando, sia sotto il profilo giuridico che proprietario, l'attività di gestione della rete da quella di erogazione dei servizi. Nel trasporto merci, in particolare, dove non sono presenti obblighi derivanti da esigenze di servizio pubblico e i vantaggi in termini di una struttura verticalmente integrata sono più limitati, una separazione effettiva favorirebbe una reale apertura del mercato alle dinamiche concorrenziali.

        Per quanto riguarda, invece, la garanzia dei diritti di accesso, l'Autorità confida che il recepimento delle Direttive n. 95/18/CEE e n. 95/19/CEE, relative, rispettivamente, al rilascio delle licenze per lo svolgimento dell'attività di trasporto alle imprese ferroviarie e al diritto di occupare in un certo orario una determinata porzione di rete (tracce orarie), avvenga in tempi brevi.
        L'Autorità auspica, in particolare, una rapida individuazione del soggetto competente per l'assegnazione delle tracce orarie, ribadendone il necessario carattere di terzietà. Solo un organismo indipendente, infatti, è in grado di garantire che l'allocazione avvenga in modo equo e non discriminatorio.
        Riguardo, poi, alla definizione delle regole di ripartizione delle tracce orarie, l'Autorità ritiene indispensabile, anche sulla base di quanto suggerito dalla Commissione nel Rapporto sullo stato di attuazione della Direttiva n. 91/440/CEE, che siano definiti criteri chiari e procedure trasparenti, in linea con i principi generali della concorrenza.

        Per impedire la creazione di ingiustificate barriere all'entrata nel nascente mercato dei servizi di trasporto, agli stessi principi di chiarezza e trasparenza deve ispirarsi anche la definizione dei requisiti per il rilascio delle licenze e dei certificati di sicurezza. Riguardo a quest'ultimo punto, nell'attesa di una reale separazione tra rete e servizi, tale compito dovrebbe essere affidato ad un organismo indipendente.

        Infine, l'Autorità confida che i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso all'infrastruttura siano formulati con un esplicito richiamo ai principi interni e comunitari della concorrenza, con particolare riguardo all'obbligo di non discriminazione tra i soggetti che hanno diritto ad accedere alla rete.

Roma, 12 giugno 1998