Stampa

AS135 - AS135 - SEGNALAZIONE: PROROGHE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 22 maggio 1998


COMUNICATO STAMPA

La proroga automatica delle concessioni autostradali
contrasta con i principi della concorrenza e del mercato

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha espresso il suo parere al Ministro dei Lavori Pubblici e al Presidente dell'A.N.A.S. in merito alla proroga automatica della concessione per la costruzione e l'esercizio di tratte autostradali a favore della società Autostrade e alla volontà manifestata da parte dell'A.N.A.S. di procedere allo stesso modo per quanto riguarda le altre società titolari di concessioni autostradali.

        In linea generale l'Autorità chiede che il rinnovo delle concessioni per la gestione di tratte autostradali avvenga attraverso una gara, perché la proroga automatica delle concessioni non consente di cogliere i benefici derivanti dalla periodica concorrenza per l'affidamento delle concessioni.

        L'Autorità sostiene inoltre che là dove la concessione da rinnovare riguardi una parte della rete autostradale che, per le sue caratteristiche, si presti ad essere ripartita in più tratte, queste ultime possano essere affidate in gestione a soggetti diversi, al fine di favorire meccanismi di concorrenza comparativi.

        Tali considerazioni generali sono state ritenute valide dall'Autorità sia per la proroga di vent'anni concessa alla società Autostrade, in vista della sua prospettata privatizzazione, sia per le proroghe che l'A.N.A.S. vorrebbe concedere alle altre concessionarie. L'Autorità ha quindi ritenuto incompatibile con i principi della legge n. 287/90 la proroga automatica ventennale concessa alla società Autostrade con il Decreto Ministeriale n.314 del 14 agosto 1997. In merito alla scadenza delle concessioni delle società diverse da Autostrade, l'Autorità suggerisce che si svolgano gare per l'affidamento della gestione delle singole tratte. Tale soluzione appare conciliabile con l'esigenza, prospettata dall'ente di gestione, di compensare i debiti nei confronti delle società concessionarie. Infatti, potrebbero essere bandite gare la cui base d'asta abbia come riferimento l'ammontare del credito vantato dalle società concessionarie e la cui durata sia analoga a quella che l'A.N.A.S. avrebbe previsto nell'ipotesi della proroga.

Roma, 1 giugno 1998