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AS131 - AS131 - SEGNALAZIONE: DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEI FARMACI


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 2 aprile 1998


COMUNICATO STAMPA

Per contenere i prezzi dei farmaci a carico dei cittadini
occorre più concorrenza piuttosto che regolamentazione


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio e al Ministro della Sanità la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dall'articolo 36, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla Finanziaria del 1998), recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica.

Il comma 12 stabilisce che " il Ministro della Sanità adotta iniziative dirette ad impedire aumenti ingiustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C" e che gli eventuali aumenti dei prezzi sono ammessi "esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della Sanità e al CIPE e con frequenza annuale". Tale norma è stata introdotta a seguito del verificarsi di aumenti di prezzo di numerose specialità medicinali collocate nella classe C, per le quali non è prevista alcuna forma di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

In effetti, la stessa Autorità ha evidenziato, nell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico, come il 50% delle specialità medicinali classificate nella fascia C (con esclusione dei farmaci da banco) abbia registrato aumenti di prezzo nel biennio novembre 1995-agosto 1997. Il valore mediano di tali incrementi è stato del 17,4%. Inoltre, gli incrementi nei prezzi hanno seguito in diversi mercati andamenti identici.
Tutto ciò evidenzia che la liberalizzazione dei prezzi del novembre 1995, pur rappresentando il necessario passo iniziale nella direzione di avviare l'apertura alla concorrenza dei mercati farmaceutici, non si è dimostrata di per sé sufficiente a promuovere un soddisfacente grado di concorrenzialità.

Nell'analizzare le cause di tale risultato, l'Autorità ha distinto le responsabilità connesse a comportamenti delle imprese da quelle derivanti da un quadro incompleto di deregolamentazione.
Sotto il primo profilo, la situazione è oggetto di valutazione da parte dell'Antitrust, che ha infatti avviato, in data 26 febbraio 1998, tre procedimenti istruttori nei confronti di otto imprese farmaceutiche.
Sotto il profilo regolamentare, la liberalizzazione del prezzo è avvenuta mantenendo in vita una serie di altri ostacoli di carattere normativo, che costituiscono elementi di rigidità e di vincolo ai comportamenti di impresa, tali da limitare le strategie concorrenziali degli operatori se non da facilitare iniziative collusive.
Per tali motivi l'Autorità ha suggerito alcuni interventi volti ad apportare modifiche al sistema regolamentativo del settore farmaceutico attualmente in vigore, quali: l'abolizione del sistema del prezzo unico su tutto il territorio nazionale per i farmaci il cui prezzo è liberamente determinato dalle imprese; l'abolizione dell'obbligo per i grossisti di detenere almeno il 90% delle specialità medicinali in commercio; l'introduzione di effettive condizioni per la diffusione dei farmaci generici.

Il completamento del processo di liberalizzazione attraverso gli interventi sopra ricordati è considerato dall'Autorità una condizione indispensabile per promuovere, sul mercato dei prodotti collocati in fascia C e quindi a totale carico dei cittadini, un sufficiente grado di competitività fra le imprese, idoneo a determinare politiche di prezzo originate da un effettivo confronto concorrenziale.

La previsione, da parte dell'articolo 36, comma 12, della legge n. 449/97, di iniziative da parte del Ministro della Sanità volte a reintrodurre elementi di regolamentazione dei prezzi rappresenta invece un ripensamento rispetto alle iniziative già adottate a livello normativo al fine di liberalizzare il settore, e, più in generale, contrasta con il processo di apertura alla concorrenza avviato nel mercato farmaceutico nei principali paesi europei.

In particolare, la norma in esame sostanzialmente attribuisce al Ministero della Sanità la facoltà di valutare quando gli incrementi di prezzo sono "non giustificati". Ma è difficile comprendere quali parametri, diversi dal rispetto delle regole del mercato, possano consentire una qualificazione in tal senso dei prezzi determinati dalle imprese. Il rispetto delle regole di mercato è peraltro affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, infatti, in presenza di indizi di andamenti "anomali" -e dunque non giustificati- dei prezzi di alcune specialità, ha provveduto ad avviare ben tre procedimenti istruttori.

La recente iniziativa del Ministro della Sanità in attuazione della norma in esame, consistente in un accordo concluso con le associazioni Farmindustria e Assosalute che prevede un codice di autoregolamentazione delle imprese nella fissazione dei prezzi dei farmaci collocati in classe C, evidenzia una esigenza di controllo dei prezzi che, anche per l'assenza di criteri in relazione a cui valutare il prezzo "ingiustificato", sembra porsi in contrasto con i principi di cui all'art. 41 della Costituzione, dalla cui attuazione discendono le regole a tutela della concorrenza.
Inoltre, la reintroduzione di elementi di regolamentazione incentiverebbe presumibilmente le imprese a continuare nei loro comportamenti coordinati, agevolando nel contempo questi ultimi (ad esempio, in caso di imposizione di limiti di incremento massimi, le imprese avrebbero un immediato punto di riferimento a cui allineare i propri prezzi).
La stessa comunicazione preventiva delle variazioni di prezzo al CIPE e al Ministero della Sanità costituisce di fatto uno strumento che agevola l'eventuale adozione di politiche di prezzo coordinate tra le imprese.

Ne consegue che l'introduzione dell'art. 36, comma 12, della legge n. 449/97 non solo si muove in senso opposto all'auspicata rimozione degli ostacoli normativi ancora esistenti, ma rischia di vanificare gli interventi a tutela della concorrenza intrapresi dall'Autorità offrendo alle imprese strumenti legali idonei a facilitare politiche non competitive nella fissazione dei prezzi.

Roma, 14 aprile 1998