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IC14 - SETTORE FARMACEUTICO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 6 novembre 1997


COMUNICATO STAMPA
Conclusioni dell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico. Essa era volta a verificare l'attuale assetto concorrenziale del settore, con particolare riguardo alle situazioni distorsive della concorrenza di origine normativa non giustificate da interessi di carattere generale e agli interventi necessari a promuovere la concorrenza nel mercato.
        Rilevate le peculiarità del settore, entro il quale è giustificato un incisivo intervento pubblico a tutela della salute pubblica e ai fini di controllo della spesa farmaceutica a carico dello Stato, l'Autorità ha concentrato la propria analisi agli ambiti in cui l'assenza di tali esigenze consente l'esplicazione di un regime concorrenziale. In particolare, per i farmaci per i quali non è prevista alcuna forma di partecipazione alla spesa da parte dello Stato (collocati di conseguenza in classe C), il regime di determinazione dei prezzi è libero dal novembre 1995. Questa modifica ha radicalmente cambiato la composizione della spesa sanitaria. Più precisamente, la quota aggregata a carico, totale e parziale, del Servizio Sanitario Nazionale (classi A e B) sul totale dei farmaci etici con obbligo di prescrizione risulta diminuita dal 80,8% nel 1993 al 65,9% nel 1996 ed è parallelamente aumentata quella a carico totale dei pazienti (classe C), passata dal 10,5% al 27,8% nello stesso arco di tempo.
        Al di là di eventuali violazioni della legge 287/90, che l'Autorità ha comunque intenzione di verificare, per quel che riguarda gli scopi dell'indagine conoscitiva, si può affermare che i comportamenti sopra descritti sono stati agevolati dall'esistenza di alcuni ostacoli di carattere normativo al libero esplicarsi della concorrenza, non giustificati da esigenze di carattere generale.
        Il più importante concerne la previsione di vendita di una specialità medicinale a un prezzo unico su tutto il territorio nazionale per i farmaci non soggetti a rimborso e la conseguente impossibilità per i farmacisti di praticare sconti sui prezzi indicati dai produttori. Tale previsione normativa appare impedire il trasferimento ai consumatori dei benefici derivanti dalla eventuale concorrenza tra distributori. Infatti, se questi tentano di spuntare condizioni di approvvigionamento più vantaggiose, queste si traducono unicamente in margini superiori per loro rispetto a quelli prefissati, senza che il consumatore possa avvantaggiarsene in termini di prezzi di vendita più bassi. La liberalizzazione dei prezzi al punto di vendita  comporterebbe prezzi al consumo inferiori, grazie alla concorrenza tra farmacisti sui medisimi prodotti. Corentemente, dovrebbe essere permesso fare pubblicità per questi farmaci. L'Autorità auspica quindi che questo sistema del prezzo unico venga abolito.
        La liberalizzazione dei prezzi rafforzerebbe tra l'altro la concorrenza tra punti di vendita, auspicata dall'Autorità nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sugli ordini professionali, ove si è segnalata l'opportunità di estendere la possibilità di vendita, per i farmaci senza obbligo di prescrizione, a esercizi diversi dalle farmacie.
        Un altro garave ostacolo alla concorrenza è dato dall'obbligo per i distributori all'ingrosso di detenere almeno il 90% delle specialità medicinali in commercio. Questo sistema impone loro di acquistare pressoché tutte le specialità esistenti su un determinato mercato, disincentivando l'instaurarsi di un meccanismo di confronto tra produttori di farmaci con caratteristiche analoghe sotto il profilo terapeutico. Non vi è dunque alcun incentivo per le imprese farmaceutiche a praticare politiche concorrenziali basate sul prezzo.
Infine, si è riscontrato come ancora oggi i farmaci generici presentino scarsissima diffusione. Nonostante la legge di accompagnamento alla Finanziaria per il 1996 abbia adottato alcune misure volte al loro sviluppo, l'applicazione di tali norme ha trovato grandi difficoltà. Mancano ancora a livello normativo alcuni degli strumenti indispensabili per la diffusione dei generici: certezza e conoscibilità delle scadenze brevettuali, durata delle medesime adeguata agli standard europei, la possibilità di avviare le procedure di registrazione di un farmaco generico prima della scadenza del brevetto che copre il suo principio attivo, un sistema di incentivi per la diffusione delle prescrizioni di generici da parte dei medici e per la vendita di generici al posto delle specialità da parte dei farmacisti. Per quest'ultimo aspetto, il problema non prevede una soluzione unica e i diversi paesi, che hanno registrato un'immissione sul mercato su larga scala di farmaci generici, hanno adottato opzioni differenti. In Gran Bretagna ad esempio si obbliga il medico a indicare nella ricetta non solo il nome commerciale del farmaco prescritto, ma anche il nome del corrispondente principio attivo. L'obiettivo è fare in modo che il medico, già prima dell'eventuale entrata in commercio del generico, basi la sua prescrizione non solo sul farmaco esistente, ma sul principio attivo, in relazione al quale è apprezzabile l'esistenza di prodotti sostituti. Inoltre, nel caso sia disponibile un generico, il medico deve evidenziare nella ricetta se ritiene possibile la sostituzione della specialità prescritta con un corrispondente farmaco generico.
        La diffusione dei medicinali generici introdurrebbe ulteriori elementi di concorrenzialità nel mercato, determinando l'accrescimento del numero delle imprese e di conseguenza, dato anche il livello medio dei prezzi inferiore per i generici rispetto alle specialità, un ulteriore stimolo alla competizione tra le imprese basata sul prezzo.

Roma, 13 marzo 1998