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AS126 - AS126 - SEGNALAZIONE: ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 27 febbraio 1998


COMUNICATO STAMPA
Segnalazione sull'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del Tesoro in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla legge n.559/66, concernente l'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

         Questa legge attribuisce al Poligrafico, tra l'altro, il compito di provvedere al fabbisogno delle varie Amministrazioni statali di prodotti cartari, grafici ed editoriali. Le ordinazioni sono conferite attraverso il Provveditorato Generale dello Stato. Essa inoltre dispone che i compensi spettanti al Poligrafico per le forniture richieste dal Provveditorato siano determinati sulla base di listini-prezzi fissati da una Commissione (di cui fa parte anche il Presidente del Poligrafico), la quale non deve attenersi a precisi criteri.
        Sulla base di confronti effettuati per categorie di prodotti omogenei, risulta che i prezzi del Poligrafico per le forniture alle Amministrazioni statali siano stati notevolmente superiori ai prezzi di mercato. Inoltre, per i vari prodotti che il Poligrafico vende sia alle Amministrazioni statali sia a terzi, i prezzi applicati alle prime sono maggiori di quelli praticati ai secondi.
        E' anche previsto un meccanismo di anticipazioni trimestrali sulle somme spettanti al Poligrafico, che garantisce a tale operatore un trattamento del tutto privilegiato rispetto agli altri fornitori del settore pubblico, per i quali i pagamenti avvengono dopo l'esecuzione della fornitura.
        Il divario tra le forniture del Poligrafico alle Amministrazioni statali e la realtà del mercato, in termini di livello dei prezzi e di modalità di pagamento, appare come la conseguenza del regime di esclusiva e, in ragione dell'entità delle risorse generate, può produrre effetti anche nei mercati in cui l'Istituto opera in competizione con altre imprese. Infatti, in virtù della domanda pubblica garantita, il Poligrafico beneficia in tali mercati di un ingiustificato vantaggio concorrenziale, essendo soggetto a vincoli minori di quelli gravanti sulle altre imprese e potendo sopportare, a differenza di queste ultime, le eventuali perdite derivanti dalle iniziative assunte.

        Infine, tale normativa prevede la possibilità per il Poligrafico di affidare a terzi l'esecuzione di determinate forniture, nei casi in cui non abbia capacità produttiva sufficiente per soddisfare direttamente il fabbisogno delle amministrazioni statali. In tal modo, il Poligrafico è in grado di influire direttamente sull'attività delle altre imprese, potendo anche condizionare i comportamenti di mercato dei propri concorrenti.

        I benefici di cui gode il Poligrafico, rispetto agli altri operatori del settore, determinano distorsioni della concorrenza non dettate da esigenze di interesse generale. Infatti, le forniture in questione riguardano per lo più prodotti come quelli cartari, cartotecnici e grafici, per i quali non sussistono motivi tecnici che possano giustificare l'esistenza di un siffatto sistema di esclusiva. Tanto meno risulta giustificato il ruolo di filtro del Poligrafico nell'affidamento a terzi dell'esecuzione delle forniture, considerato, tra l'altro, che il Provveditorato è in grado di selezionare i fornitori alternativi.
       
        L'Autorità ha pertanto auspicato una profonda revisione della legge n. 559/66 e in particolare l'eliminazione delle esclusive poiché non giustificate da esigenze di interesse generale. Inoltre, dovrebbe venire meno qualsiasi ruolo del Poligrafico nella scelta delle imprese alle quali viene affidata l'esecuzione di forniture pubbliche.

Roma, 2 marzo 1998