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AS121 - AS121 - SEGNALAZIONE: DISCIPLINA DELLA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 11 febbraio 1998


COMUNICATO STAMPA


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato ai Presidenti del Senato e della Camera la seguente segnalazione relativa alla disciplina della subfornitura nelle attività produttive.


        Questa Autorità ritiene opportuno esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'articolo 9 della proposta di legge n. 3509 recante la "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive", che introduce nell’ordinamento la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica. Quest’ultimo viene definito come l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una imprese cliente o fornitrice. A sua volta, la dipendenza economica è individuata nella situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La norma indica a titolo esemplificativo alcuni comportamenti (il rifiuto di vendere o di comprare, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, e l’interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto)  che potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica. Viene quindi disposto che il patto attraverso il quale si realizzi un abuso di dipendenza economica è nullo.

        L’articolo 9 della proposta di legge prevede la collocazione della norma relativa all’abuso di dipendenza economica all’interno della legge 287/90. Questa Autorità reputa impropria tale collocazione.

        Infatti le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all’assetto del mercato. Inoltre, le norme nazionali sulla concorrenza hanno un preciso riferimento nell’ordinamento dell’Unione Europea. La stessa formulazione delle disposizioni sostanziali della legge n. 287/90 riflette quasi letteralmente le corrispondenti norme comunitarie; per di più l’articolo 1, comma 4, della legge 287/90 vincola l’interpretazione delle disposizioni sostanziali della medesima legge ai principi elaborati in sede comunitaria.

        Viceversa, la norma dell’articolo 9 contenuta nella proposta di legge costituisce una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti, con finalità che possono prescindere dall’impatto di tali rapporti sull’operare dei meccanismi concorrenziali. Inoltre, essa non ha alcun riscontro nell’ordinamento comunitario e affonda invece le radici nella tematica dell’equilibrio contrattuale e più precisamente nella valutazione del rapporto negoziale tra le parti. Le patologie di questo rapporto trovano rimedio nel divieto, e conseguente invalidità, di clausole vessatorie (come previsto dalle norme della proposta di legge) e nelle garanzie stabilite a favore della parte più debole. La loro disciplina pertanto va inquadrata nell’ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti.

        Al riguardo l’Autorità segnala che le commissioni arbitrali presso le Camere di Commercio previste dall’articolo 10 della proposta di legge in esame (nei limiti in cui non integrino gli estremi di un arbitrato obbligatorio vietato dalla prevalente giurisprudenza della Corte Costituzionale), e il giudice ordinario appaiono adeguati a garantire, anche per la loro diffusione sul territorio, una efficace tutela del corretto equilibrio dei rapporti contrattuali tra le parti per quanto attiene alle fattispecie di esclusiva rilevanza civilistica.

        Infatti, qualora i comportamenti d’impresa che integrano l’abuso di dipendenza economica fossero posti in essere da un’impresa in posizione dominante sul mercato, l’articolo 3 della legge n. 287/90, unitamente all'articolo 86 del Trattato di Roma, già consente all’Autorità di intervenire efficacemente a salvaguardia delle imprese più deboli e dell’intero processo concorrenziale. Al riguardo è disponibile un’ampia casistica di decisioni dell’Autorità dalla quale si ricava che il rifiuto di contrarre, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie già rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90.  

        Ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/90, l’Autorità auspica che la figura dell’abuso di dipendenza economica, prevista dall’articolo 9 della proposta di legge n. 3509, non venga collocata all’interno della legge 287/90.

Roma, 11 febbraio 1998