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AS124 - AS124 - SEGNALAZIONE: RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 25 febbraio 1998


COMUNICATO STAMPA
Sulla riforma della disciplina del commercio


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 25 febbraio, ha rivolto ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'Industria e della Funzione Pubblica, nonché al Presidente della Commissione Parlamentare prevista dall'art. 5 della legge n. 59/97, una segnalazione in merito allo schema di decreto legislativo recante la "Riforma della disciplina del commercio".
L'Autorità innanzitutto riconosce che lo schema di decreto legislativo risponde per molti aspetti agli auspici da essa espressi nel Rapporto del 1993 e rappresenta un importante progresso in direzione di un quadro normativo della distribuzione commerciale al dettaglio più conforme ai principi della concorrenza e del mercato e più aperto all'introduzione di elementi di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa.
Lo schema di decreto prevede tra l'altro che l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento degli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 300 metri quadri siano subordinati unicamente alla comunicazione al Comune territorialmente competente e possano essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. L'Autorità ritiene che questa sia una delle parti più pregnanti della riforma e pertanto auspica che l'attuale contenuto della proposta non venga modificato. Di grande rilievo, nella prospettiva di una maggiore concorrenza, sono anche le disposizioni relative all'accorpamento delle tabelle merceologiche in due soli settori (alimentare e non alimentare).
Altre previsioni dello schema di decreto potrebbero invece essere utilmente modificate, in una prospettiva di rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato non giustificati da esigenze di interesse generale, e nel perseguimento di una maggiore semplificazione amministrativa. Più di preciso, l'Autorità auspica che le disposizioni in esso contenute, laddove lascino margini di discrezionalità interpretativa, siano applicate dalle Regioni e dalle amministrazioni locali competenti in maniera coerente con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza perseguiti dalla riforma.
Con specifico riferimento alla normativa che verrà a caratterizzare, a regime, il settore della distribuzione commerciale,  appare opportuna una più puntuale delimitazione dei poteri normativi e programmatori delle Regioni, nonché dei poteri conferibili dalle Regioni ai Comuni. Infatti, la formulazione di tali norme potrebbe prestarsi all'introduzione di vincoli improntati a una regolamentazione strutturale dell'offerta, non giustificati da esigenze di interesse generale.
Anche con riferimento alla disciplina transitoria prevista dallo schema di decreto legislativo, sono auspicabili alcune revisioni, volte a rimuovere quelle restrizioni della concorrenza che non risultano effettivamente funzionali alla tutela di obiettivi di interesse generale. In particolare, sono necessarie disposizioni volte a impedire un rinvio a tempo indeterminato dell'esame delle domande di autorizzazione relative agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni non ancora trasmesse alla giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e di quelle che verranno successivamente presentate ai Comuni.
Con riferimento alle disposizioni transitorie riguardanti gli esercizi di vicinato, desta particolare preoccupazione la norma che attribuisce alle Regioni la facoltà di indicare, per le grandi aree metropolitane nonché per le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino d'utenza, i criteri in base ai quali i Comuni possono subordinare, per un periodo di due anni, l'apertura degli esercizi di vicinato a una valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo locale.

Roma, 26 febbraio 1998