Cerca nel sito

I299 - RAI-RTI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
I299 - Provvedimento del 3 dicembre 1998
I283B - Provvedimento del 10 dicembre 1998


COMUNICATO STAMPA
L’ Antitrust condanna RAI, RTI e Cecchi Gori communication
per intese sui diritti televisivi dei principali eventi sportivi



   L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due procedimenti istruttori avviati nei confronti di RAI, RTI e Cecchi Gori Communications relativi a intese sui diritti televisivi dei principali eventi sportivi. L’ Autorità ha ritenuto che tali intese costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 287/1990, e ha inflitto alle tre emittenti ammende per un ammontare complessivo pari a circa 2,5 miliardi.

   Nel corso delle istruttorie, l’Autorità ha accertato che i mercati interessati dagli accordi tra le emittenti sono quelli dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi ad elevata audience e della raccolta pubblicitaria televisiva.
   La trasmissione televisiva di popolari manifestazioni sportive è in grado di attrarre  con regolarità un elevato numero di spettatori che rappresentano un target di particolare interesse per gli inserzionisti pubblicitari. La disponibilità dei principali diritti sportivi, creando nei telespettatori l’abitudine di selezionare i canali nei quali vengono trasmessi (“effetto traino”), permette pertanto alle emittenti di valorizzare il proprio palinsesto ed è idonea a produrre effetti sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva.

   Il primo dei due procedimenti è stato avviato sulla base di una denuncia, alla quale era allegata una copia di un documento anonimo che dava conto di un accordo tra RAI ed RTI in merito ai diritti relativi al Campionato di calcio, alla Coppa Italia e Coppe europee di calcio, alla Formula 1 e al Giro d’Italia di ciclismo.
   A seguito del ritrovamento presso la Rai dell’originale di tale documento e in considerazione di altri elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha accertato che RAI e RTI, nel maggio 1996, hanno raggiunto un accordo di ripartizione dei principali diritti sportivi e di esclusione di Cecchi Gori da tali diritti (impegnandosi, in particolare, a non cedere a CGC i diritti relativi al Campionato di calcio e alla Coppa Italia).
   L’Autorità ha verificato che l’ipotesi di ripartizione dei diritti sportivi delineata nel documento si è realizzata per più dell’ 80% del valore di tali diritti e che l’accordo tra RAI e RTI è idoneo a restringere la concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva.
   RAI e RTI rappresentano più del 90% della domanda dei diritti televisivi e dell’offerta di spazi pubblicitari. L’Autorità ha constatato che la ripartizione, tra queste due emittenti, dei diritti televisivi sportivi è idonea a stabilizzare una quota significativa dei ricavi pubblicitari, riducendo di conseguenza la concorrenza nell’offerta di spazi pubblicitari.
   La ripartizione concertata tra RAI e RTI, impedendo l’accesso di Cecchi Gori ai principali diritti sportivi, ha inoltre ostacolato la presenza di quest’ultimo sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva.

   Per quanto concerne il secondo procedimento istruttorio, l’Autorità ha accertato che l’accordo concluso tra RAI, RTI e CGC in data 18 luglio 1997, relativo alle partite di Coppa Italia di calcio per le stagioni 1997/1998 e 1998/1999, prevede una ripartizione concertata dei diritti di trasmissione di tali partite tra le tre emittenti che riflette le loro quote di audience ed è idoneo a restringere la concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva.
   L’Autorità ha infatti verificato che la ripartizione dei diritti e le modalità della sua attuazione contribuiscono a stabilizzare le quote di audience  delle emittenti, in tal modo riducendo il grado di concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva.

   In ragione della gravità delle infrazioni delle emittenti alle regole di concorrenza in entrambi i procedimenti, l’Autorità ha disposto l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Entro novanta giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti, RAI, RTI e Cecchi Gori dovranno pagare rispettivamente le somme di 1,450 miliardi, 997 milioni e 12,5 milioni.
La legge 287/1990, nel caso di un’infrazione grave, prevede, all’art. 15, una sanzione amministrativa compresa tra l’1 e il 10% del fatturato realizzato con i prodotti oggetto dell’intesa. La sanzione applicata nel primo provvedimento è stata pari al 3%, mentre il fatturato preso in considerazione è stato quello generato dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari connessi ai principali diritti televisivi sportivi. Tale fatturato è risultato di 47,5 miliardi per la RAI e di 32,75 miliardi per RTI.
Nel secondo provvedimento, la sanzione è stata pari all’1% del fatturato, che questa volta riguardava la commercializzazione degli spazi pubblicitari connessi ai diritti televisivi relativi alla sola Coppa Italia. Tale fatturato variava da 2,5 miliardi per la RAI a 1,25 miliardi per CGC.


ROMA, 28.12.1998