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I305 - ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 26 novembre 1998


COMUNICATO STAMPA
Antitrust: Assitalia e Unipol hanno violato la legge 287 con un'intesa
 nelle gare indette dagli enti pubblici di Bologna

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le compagnie assicurative Assitalia e Unipol hanno violato l'articolo 2 della legge n.287/90, che vieta le intese restrittive della concorrenza, attraverso un accordo pluriennale di reciproca collaborazione per l'assunzione del servizio di copertura assicurativa degli enti pubblici dell'area di Bologna.  
        In ragione della gravità e durata dell'infrazione l'Autorità ha inoltre inflitto un'ammenda di 180 milioni nei confronti di Assitalia e di 220 milioni nei confronti di Unipol.
        L'istruttoria era stata avviata nel novembre dello scorso anno a seguito dell'analisi della documentazione acquisita nel corso di un procedimento precedente. Da una serie di verbali di gara dell'Azienda Usl Città di Bologna emergeva l'esistenza di un'intesa  tra Unipol e Assitalia circa il comportamento da tenere in sede di partecipazione alle gare indette dagli enti pubblici di Bologna.
        In particolare, nei verbali di gara viene fatto specifico riferimento ad un accordo del 1984, tuttora in essere, tra le due imprese, per la co-partecipazione ai rischi dell'ente.
        Dal complesso delle risultanze istruttorie l'Autorità ha potuto constatare che la natura restrittiva dell'intesa in esame consiste proprio nell'eliminazione  di ogni stimolo competitivo tra i due principali operatori del mercato. Infatti, Unipol è  un'impresa di assicurazioni particolarmente radicata nella zona di Bologna e comunque il principale operatore assicurativo in tale area. Assitalia, oltre ad essere la più importante impresa italiana nel settore dell'assicurazione degli enti pubblici, godeva fino al '93 di una particolare posizione di privilegio nella partecipazione alle gare indette dagli enti Pubblici di Bologna a causa di una clausola di prelazione contenuta in alcuni mutui sottoscritti dal Comune.
Attraverso tale intesa le parti si sono proposte la ripartizione dei contratti assicurativi degli enti pubblici e di fatto hanno eliminato la concorrenza reciproca, sia prima della gara, sia successivamente all'esito della stessa.
Pertanto, a parere dell'Autorità, l'intesa ha pregiudicato il corretto svolgimento della concorrenza, in quanto le imprese partecipanti attraverso l'accordo di collaborazione preesistente hanno sostituito la cooperazione alla competizione, così limitando illegittimamente la possibilità per le amministrazioni appaltanti di acquisire vere offerte concorrenti e di selezionare quelle più convenienti.

Roma, 17 dicembre 1998