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AS159 - AS159 - SEGNALAZIONE: VISTO PESANTE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 10 dicembre 1998


COMUNICATO STAMPA
L’Antitrust segnala che l’introduzione di un 'visto pesante' per le dichiarazioni fiscali non deve diventare una 'riserva' per un ristretto numero di professionisti.


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n.287/90, al fine di sollecitare una revisione della bozza di decreto legislativo per la riforma dell'assistenza fiscale, deliberata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 1998, e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1999.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in corso di approvazione prefigurano, tra l'altro, l'introduzione della certificazione tributaria o 'visto pesante', strumento volto ad attestare e monitorare preventivamente la correttezza delle dichiarazioni fiscali. Il 'visto pesante' potrà essere apposto alle dichiarazioni dei soggetti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria. I professionisti abilitati ad apporre il 'visto pesante' sono i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni. Oltre a tali condizioni, è richiesto che il professionista abbia tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.

A parere dell'Autorità, le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo esaminato prefigurano lo sviluppo di una nuova attività, quella della certificazione tributaria, che sarà svolta in esclusiva solo da una parte dei professionisti iscritti agli albi.

L'Autorità non pone in discussione la delicatezza della funzione di certificazione fiscale enucleata dal decreto legislativo, non fosse altro perché il professionista è chiamato a sostituirsi, almeno in parte, alla Pubblica Amministrazione nel ruolo di controllo delle dichiarazioni fiscali. E' quindi comprensibile l'esigenza della Pubblica Amministrazione di selezionare il certificatore secondo sostanziali criteri qualitativi. Tuttavia, l'indiretta estensione operata dal decreto legislativo della riserva prevista per la certificazione tributaria alla tenuta della contabilità delle imprese che richiedono il 'visto pesante' appare ingiustificatamente restrittiva della concorrenza.
Al riguardo, l'Autorità rileva che attualmente l'attività di tenuta delle scritture contabili può essere svolta da chiunque, anche direttamente dalle stesse imprese. Pertanto, quanto maggiore sarà il ricorso delle imprese al 'visto pesante', tanto maggiore sarà l'ambito di monopolio a favore delle figure professionali individuate dal decreto in esame.

L'Autorità osserva, in proposito, che l'introduzione, sebbene indiretta, di una tale riserva avrebbe come effetto quello di ridurre sensibilmente l'offerta di servizi di tenuta delle scritture contabili. La domanda delle imprese che desiderano avvalersi del “visto pesante”, potrebbe, infatti, essere soddisfatta da non più del 40% degli iscritti ai tre ordini. Tale contrazione dell'offerta, peraltro, viene ulteriormente aggravata dal requisito, previsto dal decreto legislativo in esame, che abilita alla certificazione tributaria solo i professionisti che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore ai cinque anni, misura, questa, che ha per inevitabile effetto quello di penalizzare i professionisti più giovani.

Roma, 16 dicembre 1998