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A263 - UNAPACE/ENEL


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 12 novembre 1998


COMUNICATO STAMPA


L'Antitrust indaga sui contratti stipulati da Enel con clienti
 che avranno accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica.


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 novembre, ha deliberato l'avvio di un'istruttoria nei confronti della società Enel per presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere mediante la stipulazione di accordi pluriennali per la fornitura di energia elettrica con clienti caratterizzati da elevati consumi annui.
        Il mercato rilevante ai fini del provvedimento è quello della fornitura (distribuzione e vendita) di energia elettrica sul territorio nazionale. Per il mercato della fornitura la Direttiva 96/92/CE prevede la progressiva apertura alla concorrenza dei singoli mercati nazionali a partire dal 19 febbraio 1999. In una prima fase, il mercato sarà liberalizzato per quei clienti (cosiddetti "clienti idonei") che hanno superato, nell'anno precedente, una soglia di consumo pari a 30 GWh. Sul mercato nazionale della fornitura di energia elettrica, Enel, che soddisfa l'83,7% della domanda totale, detiene una posizione dominante.
        Fra le clausole presenti nei contratti presi in esame dal procedimento, due in particolare appaiono atte a restringere la concorrenza: (i) la clausola relativa all'estensione della durata della fornitura in esclusiva di energia elettrica, che passa da un anno a tre anni e (ii) la clausola che stabilisce in capo ad Enel il diritto di prelazione, nel caso in cui il proprio cliente riceva offerte più vantaggiose dai concorrenti.
        L'estensione temporale della durata del rapporto di fornitura in esclusiva ad un minimo di tre anni (rinnovabile sino a sei) consente ad Enel di vincolare con contratti di lunga durata "clienti idonei", cioè in grado, a partire dal 19 febbraio 1999, di contrattare liberamente le proprie forniture con produttori diversi da Enel. Tale clausola sembra costituire un abuso di posizione dominante.
        Questa restrizione assume particolare rilievo se collegata alle conseguenze derivanti dalla clausola di prelazione a favore di Enel, che restringe nei fatti ulteriormente la libertà di scelta di forniture alternative da parte dei soggetti che hanno stipulato gli accordi in esame. Infatti, gli accordi prevedono, da un lato, che le parti possano rinegoziare il contratto di fornitura, qualora nel periodo della sua vigenza intervengano modifiche rilevanti nel funzionamento del mercato della fornitura di energia elettrica (rappresentate, evidentemente, dalla possibilità di approvvigionamento alternativo a condizioni più favorevoli determinate dal processo di liberalizzazione); dall'altro lato, gli accordi prevedono che, ove si verifichi concretamente una offerta alternativa, il cliente possa recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica solo subordinando tale facoltà alla dimostrazione della minore convenienza economica della fornitura di Enel.
        Il diritto di prelazione a parità di offerte di cui gode Enel, disincentivando la formulazione di offerte più vantaggiose di quelle di Enel, è in grado di scoraggiare l'ingresso di nuovi entranti sul mercato nazionale della fornitura di energia elettrica, ostacolandone il processo di apertura.
        L'effetto combinato delle due clausole (durata e prelazione) appare particolarmente indesiderabile, sotto il profilo della promozione della concorrenza nel mercato elettrico italiano, se si considera tanto la sovrapposizione temporale degli accordi con la fine della fase preliminare al completo recepimento della Direttiva 96/92/CE nell'ordinamento nazionale, quanto la posizione dominante che Enel riveste nel mercato rilevante, in cui si verificano gli effetti degli accordi in esame. In proposito, si ricorda che la Direttiva prevede espressamente che, durante il processo di progressiva liberalizzazione del mercato elettrico dell'Unione Europea, di cui è parte ciascun mercato nazionale, debbano essere evitati "ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio".
        L'istruttoria, che è stata avviata ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE (abuso di posizione dominante), deve concludersi entro il 20 maggio 1999.

Roma, 20 novembre 1998