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AS091 - AS91 - SEGNALAZIONE SUL SETTORE DELLA VIGILANZA PRIVATA



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 23 maggio 1997


COMUNICATO STAMPA

Segnalazione sulla vigilanza privata



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Ministro dell'Interno una segnalazione in merito alla regolamentazione del settore della vigilanza privata di beni mobili ed immobili e in particolare ai meccanismi di formazione dei prezzi.

La vigilanza privata è disciplinata dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico).
Ai sensi del testo unico, l'attività degli istituti di vigilanza è subordinata a licenza del prefetto.
Il regolamento prevede che la domanda per ottenere la licenza debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, che deve essere approvata dall'atto di autorizzazione del prefetto. Il testo unico fa riferimento ad un livello massimo della tariffa che l'istituto deve portare a conoscenza del pubblico.

L'interpretazione della normativa da parte del Ministero dell'Interno è diversa e più ampia. Con una circolare del 1991, il Ministero ha indicato ai prefetti la possibilità di determinare preventivamente l'importo minimo delle tariffe per l'intero ambito provinciale.
Seguendo quest'orientamento, nella maggior parte delle province italiane i prefetti hanno fissato le tariffe minime, ed in alcuni casi anche le tariffe massime, per i servizi degli istituti di vigilanza privata. Nella restante parte delle province i prefetti approvano i minimi ed i massimi delle tariffe determinate dai singoli operatori. In generale, si può dire che il settore della vigilanza è caratterizzato da una pluralità di strumenti di regolamentazione, che incidono su diversi aspetti dell'attività, quali le condizioni di entrata, l'impiego dei fattori produttivi, le caratteristiche del servizio ed i comportamenti di prezzo.

L'Autorità è consapevole dell'importanza delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che giustificano la regolamentazione del settore della vigilanza privata e l'attribuzione ai prefetti di un potere di valutazione discrezionale in relazione a taluni atti di propria competenza e concernenti l'attività degli istituti. Tuttavia, secondo i principi generali concernenti l'azione amministrativa, tali potestà devono risultare contenute entro i limiti posti dalla legislazione vigente. Al riguardo, va considerato non soltanto che le potestà prefettizie non possono andare al di là di quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, ma devono essere esercitate nel rispetto, fra le altre, della legge n. 287/90, introdotta nell'ordinamento in attuazione dell'art. 41 Cost..

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha svolto, nella segnalazione, alcune considerazioni.

a) gli interventi sui prezzi

L'aspetto regolamentativo che desta le maggiori perplessità sotto il profilo concorrenziale è quello della fissazione delle tariffe minime da parte dei prefetti.

L'Amministrazione sostiene l'opportunità di tale intervento in relazione all'esigenza, in particolare, di assicurare l'addestramento del personale, il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, l'osservanza degli obblighi contrattuali e delle leggi sul lavoro.
Al riguardo, si osserva che gli interventi sui prezzi minimi si aggiungono agli ampi poteri di controllo dell'attività svolta dagli istituti di vigilanza che la normativa vigente attribuisce al prefetto.
Infatti, l'addestramento del personale può essere assicurato attraverso prescrizioni dettate al riguardo dal prefetto agli istituti. Quanto all'osservanza, da parte degli istituti, degli obblighi di legge in materia contributiva ed assicurativa, la normativa del settore della vigilanza prevede un ampio controllo prefettizio, che si aggiunge agli ordinari controlli svolti sulle imprese dalle amministrazioni pubbliche competenti in tali materie.
Si rileva, quindi, che ai fini del soddisfacimento delle esigenze richiamate nelle circolari ministeriali gli interventi sui prezzi minimi non sono necessari.
Tali interventi peraltro non assicurano il conseguimento degli scopi indicati, in quanto la fissazione di un prezzo minimo non impedisce alle imprese di prestare servizi di qualità scadente e di non osservare gli obblighi di legge.

A fronte di strutture di costo diversificate tra le imprese, la fissazione di una tariffa minima risulta distorsiva del corretto funzionamento del mercato, impedendo l'adattamento della strategia di prezzo di ciascuna impresa alle proprie specifiche condizioni produttive, nonché, nel medio periodo, la selezione delle imprese più efficienti.
Nell'esperienza dell'Autorità è oramai acquisita la constatazione che allorquando la domanda pubblica viene espressa con il meccanismo della gara, l'esistenza di una tariffa minima può pregiudicare l'interesse pubblico alla cui realizzazione è preordinato il meccanismo stesso, in quanto essa falsa o attenua la competizione tra i potenziali fornitori dell'amministrazione.

b) le limitazioni dell'entrata e territoriali

Ai sensi della normativa vigente, l'interesse pubblico alla cui realizzazione devono essere volte le valutazioni prefettizie è quello della sicurezza e dell'ordine pubblico e pertanto l'esame delle istanze di autorizzazione non può che prescindere dalla protezione della posizione di mercato delle imprese già operanti nel settore.
L'esercizio dei poteri prefettizi non può quindi comportare la predeterminazione di un regime di esclusiva in determinati ambiti territoriali, in quanto un assetto monopolistico del mercato non è previsto dalla normativa vigente.

c) la limitazione delle quantità producibili

Il prefetto può, per comprensibili ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, individuare quale sia il rapporto desiderabile tra le forze di polizia e le guardie giurate impiegate nel settore della vigilanza e quindi può limitare il numero degli addetti del settore, nell'ambito territoriale di competenza.

Tuttavia, ove in aggiunta alla limitazione del numero complessivo delle guardie operanti nel territorio venisse rigidamente fissato il numero delle guardie in servizio presso i singoli istituti, risulterebbero vanificati i principi espressi in materia di concorrenza dalla legge n. 287/90, in quanto in tal modo sarebbe il prefetto a determinare la capacità di concorrenza delle imprese, attraverso vincoli alle quantità producibili da ciascuna di esse, particolamente intensi per i servizi ad alto contenuto di lavoro, come il piantonamento fisso e la ronda.

Roma, 4 giugno 1997