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AS093 - AS93 - SEGNALAZIONE LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI OPERATORI NEL SETTORE AUTOSCUOLE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 12 giugno 1997


COMUNICATO STAMPA

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha scritto al Presidente del Consiglio e ai Presidenti del Senato e della Camera per segnalare l'ingiustificata limitazione del numero degli operatori nel settore autoscuole.
        La disciplina legislativa delle autoscuole è contenuta principalmente nel Nuovo Codice della strada del 1992. L'attività è soggetta ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle Province e a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. L'art. 123 del Codice della strada rinvia ad “apposite direttive” del Ministero dei Trasporti, “per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio”. Le direttive del Ministero, emanate il 17 maggio 1995, prevedono che nuove autorizzazioni possano essere rilasciate dalle Province qualora risulti rispettato il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune (tale rapporto sostituisce quello precedente di un'autoscuola ogni 12.000 abitanti). Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche nei comuni che hanno un numero di abitanti inferiore a 15.000 ma pari almeno ad 8.000, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
Nelle province in cui l'indice di motorizzazione è superiore del 10% all'indice nazionale, le nuove autorizzazioni sono consentite nei comuni che hanno almeno 12.000 abitanti.

Nella quasi totalità delle province italiane il rapporto autoscuole/abitanti è superiore a quelli sopra richiamati. Anche se il regolamento ministeriale fa riferimento, nello stabilire i limiti numerici delle nuove autorizzazioni, ad aree infraprovinciali (comunali o di bacino), i dati relativi alle medie provinciali fanno prefigurare che quasi ovunque sia impossibile l'entrata di nuovi operatori nel mercato.

A seguito di segnalazioni presentate all'Autorità da soggetti aspiranti ad ottenere l'autorizzazione in ambiti locali compresi nei territori delle Province di Roma e di Bari, sono state chieste informazioni dettagliate alle competenti Amministrazioni provinciali.
Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Roma, ove sono presenti 416 autoscuole (di cui 316 nella città capoluogo), negli ultimi cinque anni non è stata rilasciata alcuna nuova autorizzazione. Sono invece state disposte variazioni di titolarità di autorizzazioni già esistenti, mentre la cessazione dell'attività delle autoscuole non è frequente.
Più in particolare, nel territorio nel Comune di Roma vi è una sensibile eccedenza di autoscuole rispetto ai limiti numerici previsti dalla normativa vigente nella quasi totalità delle 21 circoscrizioni in cui il territorio stesso è stato suddiviso dal regolamento provinciale in materia di autoscuole. Non è possibile aprire un'autoscuola neppure nei 15 distretti nei quali sono stati aggregati i comuni della provincia di Roma.
Una situazione analoga è stata riscontrata in relazione al territorio della Provincia di Bari, ove risulta che in ciascuno dei comuni compresi nel territorio provinciale le autoscuole operanti sono in numero superiore ai nuovi parametri e pertanto in nessuno di tali comuni appare possibile il rilascio di nuove autorizzazioni.

Ad avviso dell'Autorità, l'utilizzazione di strumenti regolamentativi che limitano il numero dei soggetti ammessi ad operare nel settore delle autoscuole determina distorsioni della concorrenza e del funzionamento del mercato che non sono giustificate da esigenze di interesse generale.
Infatti, non vi sono ragioni per ritenere che il venire meno della programmazione numerica delle autoscuole possa produrre configurazioni di mercato meno idonee delle attuali a soddisfare le esigenze della domanda. Al contrario, anche sulla base delle informazioni acquisite, risulta del tutto realistico immaginare che la rimozione delle limitazioni numeriche comporti innanzitutto un aumento del numero degli operatori e quindi una maggiore articolazione dell'offerta, a vantaggio dei consumatori.
In secondo luogo, il pieno operare dei meccanismi concorrenziali rende possibile, nel settore delle autoscuole, un esercizio efficiente dell'attività, anche sotto il profilo delle scelte di prezzo e di qualità del servizio, mentre la limitazione numerica delle nuove autorizzazioni prevista dalla normativa vigente, comportando una generale protezione della posizione di mercato degli operatori presenti, disincentiva questi ultimi a migliorare le condizioni di offerta.

Per quanto riguarda in particolare i prezzi dei servizi offerti ai consumatori, la limitazione del numero degli operatori presenti nei vari ambiti locali può favorire accordi collusivi, che risultano peraltro ampiamente diffusi nel settore considerato, come è emerso nel corso di un procedimento svolto dall'Autorità nella primavera del 1996.

La regolamentazione del settore delle autoscuole, al pari di quanto avviene avviene in altri settori di attività economica, viene adottata mediante un processo decisionale che determina limitazioni crescenti dell'entrata, nel passaggio da una fase all'altra del processo stesso.
L'effetto cumulato di questi interventi produce restrizioni concorrenziali che sono in contrasto non soltanto con la legge n. 287/90 ma anche con la legislazione di settore. In realtà, le disposizioni del decreto ministeriale, più che rispondere ad una logica programmatoria, sono volte a precludere l'entrata di nuovi operatori nel mercato. è del tutto evidente che la regolamentazione adottata crea posizioni di rendita a beneficio degli operatori già presenti nel mercato; sfugge, invece, a quali esigenze di carattere generale essa risponda e meno che mai quali benefici per la collettività essa determini.
Le restrizioni vengono poi accentuate al livello di regolamentazione provinciale, la quale appare volta ad assicurare che la preclusione dell'entrata si realizzi in modo generalizzato, con la chiusura degli spazi di entrata che dovessero residuare, in qualche ambito locale, a seguito della regolamentazione adottata in sede statale.
Esemplare, in proposito, è il regolamento della Provincia di Roma, nella parte in cui prevede che la necessità di un aggiornamento del piano delle localizzazioni intervenga solo ogni dieci anni, in occasione della pubblicazione dei dati dei censimenti ISTAT della popolazione.
Per quanto precede, l'Autorità auspica una revisione dell'art. 123, comma 3, del Nuovo Codice della strada, con la soppressione del regime, ivi previsto, di limitazione del numero delle autoscuole.


Roma 17 giugno 1997