I210 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 20 marzo 1997
COMUNICATO STAMPA n. 16/97
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata, con delibera del 3 settembre 1996, nei confronti delle le società CALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa, UNICALCESTRUZZI Spa e CALCESTRUZZI DAU Srl.
L'istruttoria era volta ad accertare : (a) l'esistenza di accordi restrittivi della concorrenza nel settore del calcestruzzo preconfezionato nel mercato di Olbia ; (b) considerato il coinvolgimento di UNICALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa e CALCESTRUZZI Spa, società presenti anche in altri mercati locali del calcestruzzo della Sardegna, l'esistenza di un coordinamento delle politiche commerciali delle suddette società anche in altri mercati locali del calcestruzzo.
In particolare, l'istruttoria ha riguardato, da un lato, accordi realizzati nel mercato del calcestruzzo di Olbia, ai quali hanno partecipato, in un periodo compreso tra il 1992 e il 1996, le società CALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa, UNICALCESTRUZZI Spa e CALCESTRUZZI DAU Srl e, dall'altro, accordi realizzati in altri mercati locali della Sardegna (Cagliari, Carbonia, Oristano, S.Gavino) tra le società CALCESTRUZZI Spa e ITALCALCESTRUZZI Spa.
L'Autorità ha accertato che le intese realizzate dalle società sopra menzionate, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90, consistevano nel coordinamento delle rispettive politiche commerciali e di prezzo, attraverso (a) la fissazione di prezzi di commercializzazione del calcestruzzo attraverso la predisposizione di listini concordati, la determinazione degli sconti massimi e l'uniformità delle condizioni relative alle prestazioni accessorie e (b) la ripartizione del mercato, attraverso la Spartizione dei grandi lavori e il sistema delle carature.
Infatti, sulla base di listini comuni, le imprese interessate determinavano gli sconti massimi da applicare alle diverse tipologie di clienti e convenivano la ripartizione dei grandi lavori, anche attraverso la previsione di scambi di clienti. Gli accordi potevano quindi essere modificati in relazione ai mutamenti delle condizioni dei singoli mercati interessati, nella prospettiva di garantire il rispetto di predefinite quote di mercato e, quindi, di assicuarare a tutte le imprese aderenti agli accordi sbocchi di mercato garantiti.
Nell'attuare questa strategia, le principali società coinvolte -CALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa, UNICALCESTRUZZI Spa- hanno influenzato sensibilmente gli equilibri dei mercati interessati, sovvertendo il normale andamento dei prezzi.
Pertanto, gli accordi oggetto di istruttoria, per il modo in cui sono stati concretamente attuati, hanno avuto per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza tra le imprese interessate, limitando in modo concertato la capacità di autonomia di tali società e le possibilità di reagire in modo indipendente alle modifiche delle condizioni di offerta e di domanda che si registravano nei mercati interessati.
Per tali ragioni, l'Autorità ha deliberato (a) che le società CALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa, UNICALCESTRUZZI Spa, CALCESTRUZZI DAU Srl hanno violato le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e c), della legge n. 287/90, partecipando ad intese aventi per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato del calcestruzzo preconfezionato di Olbia ; (b) che le società CALCESTRUZZI Spa e ITALCALCESTRUZZI Spa, hanno violato le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e c), della legge n. 287/90, partecipando ad intese aventi per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sui mercati del calcestruzzo preconfezionato, Oristano e San Gavino e inoltre per effetto le stesse conseguenze sui mercati di Cagliari e Carbonia ; (c) che le società CALCESTRUZZI Spa, ITALCALCESTRUZZI Spa, UNICALCESTRUZZI Spa, CALCESTRUZZI DAU Spa cessino dalla continuazione delle intese volte alla ripartizione del mercato e alla fissazione dei prezzi del calcestruzzo in diversi mercati della Sardegna e si astengano in avvenire da ogni intesa che possa avere oggetto o effetto identico o analogo a quelle accertate come illecite con la presente decisione.
Inoltre, tenuto conto della gravità e durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha deliberato che alle imprese sotto elencate venga applicata complessivamente, per le infrazioni commesse, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari, rispettivamente, a lire 857.190.000 e a lire 36.350.000 per le società ITALCALCESTRUZZI Spa e UNICALCESTRUZZI Spa e pari a lire 597.786.000 per la società CALCESTRUZZI Spa.
Roma, 11 aprile 1997