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LINEE GUIDA DIRETTIVA UE PER LA RIFORMA DEL SETTORE ELETTRICO ITALIANO”



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA N. 15/97


        Il Ministero dell'Industria ha chiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un parere a proposito delle “Linee guida per il recepimento della direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'elettricità e per la riforma del settore elettrico italiano”.
        Nella sua risposta, l'Autorità ha espresso apprezzamento per l'iniziativa del Ministero e un complessivo giudizio positivo per le conclusioni a cui è giunta la Commissione consultiva che ha elaborato il testo delle “Linee guida”, le quali peraltro appaiono in linea con i suggerimenti in merito alle modalità di liberalizzazione del settore formulate dall'Autorità in precedenti occasioni Privatizzazione Enel, Serie attività di Segnalazione n. 4, supp. al Boll. n. 25-26/94; Riassetto strutturale del settore dell'energia elettrica, Boll. n. 30/95.. L'Autorità ha ritenuto però opportuno segnalare anche alcuni aspetti del testo in esame che rischiano di limitarne la portata liberalizzatrice, peraltro senza chiari vantaggi per gli utenti, e ha suggerito alcune possibili integrazioni in grado di rendere più efficaci le misure delineate nel documento.

La liberalizzazione del settore e l'acquirente unico.

        Per quanto riguarda l'organizzazione dell'accesso alla rete, la direttiva comunitaria lascia ai paesi membri la scelta tra un accesso liberamente negoziato tra le parti e la procedura dell'acquirente unico. Le Linee guida propongono un sistema misto, in cui l'accesso negoziato è possibile nei rapporti tra produttori e clienti idonei, mentre la figura dell'acquirente unico intermedia il trasferimento di energia dai produttori ai clienti vincolati, tramite le società di distribuzione.

        Le Linee guida identificano nell'acquirente unico, che funge da centrale di acquisto presso i produttori e di rivendita ai distributori dell'energia elettrica per conto della totalità dei consumatori di elettricità piccoli e medi (i cosiddetti clienti “vincolati”), la duplice garanzia che la capacità produttiva disponibile sia sempre sufficiente a far fronte alla domanda dei clienti vincolati e che la tariffa di vendita a questi ultimi sia unica su tutto il territorio nazionale, conformemente alle vigenti norme di legge. A ben vedere, l'esistenza dell'acquirente unico non è però necessaria per soddisfare la domanda dei clienti vincolati, né per il mantenimento della tariffa unica. Innanzitutto, analogamente a quanto stabilito per l'acquirente unico,  le singole società di distribuzione ben possono dotarsi di contratti a medio e lungo termine con i diversi generatori al fine di soddisfare la domanda dei clienti vincolati. Inoltre, efficaci segnali circa il fabbisogno e la dislocazione della capacità di generazione possono essere inviati al mercato dalla società di gestione della rete di trasmissione e del dispacciamento,  che le Linee guida correttamente configurano come una società unica per tutto il territorio nazionale, di proprietà pubblica e indipendente dai soggetti operanti nel mercato dell'energia elettrica.
        In merito alla tariffa unica va altresì notato che le differenze apprezzabili nei costi di fornitura dell'energia elettrica tra le diverse aree del Paese si registrano nella fase della distribuzione piuttosto che in quella della generazione.
        La figura dell'acquirente unico risulta quindi essere non solo un appesantimento burocratico, ma anche un elemento distorsivo dei meccanismi di mercato che le Linee guida intendono attivare. Infatti, nel contesto della prevista ristrutturazione e razionalizzazione della fase distributiva in un insieme più o meno esteso di società di distribuzione territoriali, l'acquirente unico creerebbe di fatto una centrale per l'acquisto di energia elettrica all'ingrosso, riguardante una percentuale largamente maggioritaria dei potenziali acquirenti, con l'effetto di distorcere in maniera significativa i meccanismi di mercato e di ostacolare il perseguimento dell'efficienza da parte dei singoli distributori.

La privatizzazione dell'Enel
        In linea con quanto già affermato dall'Autorità, appare del tutto condivisibile la preoccupazione espressa nelle Linee guida di evitare che la prevista privatizzazione dell'Enel si traduca in un mero passaggio di proprietà che conservi inalterati gli assetti monopolistici del settore.
        Da questo punto di vista risulta apprezzabile la proposta contenuta nelle Linee guida di porre le condizioni per una effettiva concorrenza tra produttori di elettricità, attraverso la privatizzazione separata di più società di produzione, create accorpando impianti di generazione appartenenti all'Enel, di dimensioni sufficienti a esaurire le economie di scala e a assicurare adeguate capacità di ricerca e di innovazione tecnologica, anche al fine di garantire la loro competitività a livello globale.
        Le società di produzione poste sul mercato debbono avere impianti sufficientemente uniformi in termini di fonti energetiche e di tecnologie utilizzate. Inoltre, relativamente alla localizzazione geografica degli impianti conferiti alle diverse società di produzione sarebbe opportuno evitare eccessive concentrazioni territoriali. Occorrerebbe quindi che gli impianti appartenenti a ciascuna società siano distribuiti sul territorio nazionale “a macchia di leopardo”, in modo da non promuovere restrittive segmentazioni del mercato.
        Analogamente, anche se per motivi diversi, appare del tutto condivisibile la proposta di una articolazione societaria del segmento della distribuzione dell'Enel nella prospettiva della ristrutturazione e della razionalizzazione del sistema distributivo, basata sul principio della concorrenza comparativa. Per sua natura, infatti, il segmento della distribuzione non si presta alla realizzazione di assetti concorrenziali, giacche le società di distribuzione operano in regime di esclusiva in ciascuno dei bacini di utenza loro assegnati. Tuttavia, l'esistenza di più società distinte operanti in diverse aree del territorio nazionale può consentire, attraverso una adeguata organizzazione del mercato dell'energia all'ingrosso e un appropriato sistema di incentivi, di fare convergere le condizioni di distribuzione verso quelle dell'operatore territoriale più efficiente.
        In proposito, va però sottolineato che l'efficacia e i benefici della concorrenza comparativa sono destinati ad essere notevolmente affievoliti sia dal regime dell'acquirente unico che, ancor più, dal meccanismo di conguaglio tra distributori, funzionale al mantenimento della tariffa unica. Infatti, l'obbligo per i distributori di acquistare l'energia destinata ai clienti vincolati presso l'acquirente unico toglie autonomia alle scelte d'impresa, impedendo alle società di distribuzione di perseguire la minimizzazione dei costi rifornendosi presso i produttori di energia più competitivi. D'altro canto, non sono chiari gli incentivi per il distributore a ricercare la massima efficienza nella gestione della rete e nella fornitura dell'elettricità agli utenti quando, in virtù dei meccanismi di perequazione, tutti i ricavi generati da possibili guadagni di efficienza relativamente al costo medio della distribuzione, sulla base del quale verrà presumibilmente calcolata la tariffa unica, sono condivisi con le altre società di distribuzione presenti sul territorio.
        Per evitare che la generalità degli utenti resti esclusa dai benefici del sistema della concorrenza comparativa occorre quindi prevedere, pur all'interno dei meccanismi di conguaglio necessari per garantire l'unicità della tariffa, dei sistemi di incentivi che consentano ai distributori di appropriarsi almeno in parte dei guadagni originati dagli sforzi imprenditoriali volti alla minimizzazione dei costi. Un quadro regolamentare caratterizzato da una maggiore flessibilità potrebbe inoltre consentire il progressivo superamento del sistema della tariffa unica, via via che il progresso tecnologico, l'adeguamento delle infrastrutture di rete e l'evoluzione concorrenziale dei mercati renderanno superflua questa forma di tutela degli utenti.

Roma, 9 aprile 1997