AS084 - AS84 - SEGNALAZIONE NORMATIVA RELATIVA AL LAVORO PORTUALE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 6 febbraio 1997
COMUNICATO STAMPA n. 9/97
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio ed al Ministro dei Trasporti e della Navigazione una segnalazione sulla nuova normativa relativa al lavoro portuale derivante dalla legge n. 647 del 23 dicembre 1996.
La segnalazione concerne in particolare la nuova formulazione, così come modificata dal Parlamento rispetto al progetto governativo, del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 84/94. La norma in questione ha stabilito, con le ultime modifiche, che in ambito portuale gli appalti di servizi, compresi quelli ad alto contenuto di manodopera, non rientrino nel divieto di intermediazione di manodopera, se forniti non più da tutte le imprese portuali autorizzate, ma solo dalle compagnie portuali trasformate in imprese, di fatto conferendo alle stesse compagnie portuali l'esclusiva su una larga parte, se non sulla totalità, dei servizi portuali.
L'Autorità ha sottolineato come la disposizione introdotta dal comma 3 dell'art. 17 è in palese contrasto con le norme del Trattato CEE, che proibiscono il mantenimento di un regime di monopolio legale per lo svolgimento delle attività di movimentazione merci in ambito portuale e di un'esclusiva nella fornitura di manodopera. Inoltre, la previsione di diritti esclusivi è in contrasto con la stessa legge n. 84/94 di riforma del settore portuale, che aveva sancito la liberalizzazione delle operazioni portuali.
L'Autorità ha quindi sottolineato come il suo permanere perpetuerebbe il contrasto con i principi della libera concorrenza stabiliti in sede comunitaria e nazionale, e quindi non potrebbe non essere rilevata da qualsiasi giurisdizione comunitaria e nazionale.
L'Autorità ha contestualmente formulato alcune osservazioni in merito alla fase applicativa dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, che disciplinano la creazione di un pool di manodopera che consenta alle imprese portuali per fronteggiare le variazioni impreviste del traffico. In particolare, è stata sottolineata la necessità di evitare che, qualora si giunga alla formazione di un consorzio volontario fra le imprese portuali, l'autorizzazione a fornire mere prestazioni di lavoro (in deroga alla legge n. 1369/60) venga riservata alle sole compagnie portuali, reintroducendo surrettiziamente il regime di monopolio. L'Autorità ha poi auspicato che il termine del 31 marzo 1997 per i diritti esclusivi a favore delle compagnie portuali nelle stesse prestazioni temporanee di manodopera sia considerato indifferibile ed esclusivamente funzionale a favorire il sollecito passaggio al nuovo regime.
L'Autorità infine ha evidenziato la propria convinzione come nel settore portuale, così come in altre attività economiche, la crescita economica e lo sviluppo dell'occupazione possano essere efficacemente perseguiti solo aumentando il grado di concorrenza e non già ripristinando ingiustificati diritti esclusivi ed obsolete protezioni normative a favore di singole categorie di operatori.
Roma, 7 febbraio 1997