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AS111 - AS111 - SEGNALAZIONE: VENDITA TITOLI DI VIAGGIO PRESSO UFFICI POSTALI



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 12 dicembre 1997


COMUNICATO STAMPA

Seganalazione inviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Poste e al Ministro per la Funzione Pubblica in merito ad alcune distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dalla vendita di titoli di viaggio presso gli uffici postali



                L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso segnalare alcune distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dall’articolo 46, comma 1 del disegno di legge governativo recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, attualmente all’esame del Parlamento, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1998 l’Ente Poste Italiane sarà autorizzato alla distribuzione e vendita diretta di titoli e documenti di viaggio, quali biglietti ferroviari e aerei.
 
        Indubbiamente consentire all’Ente Poste Italiane questo ampliamento dell’insieme dei servizi offerti al pubblico potrebbe comportare un più efficiente sfruttamento degli investimenti già effettuati dall’Ente e permettere il raggiungimento di eventuali economie di gamma. Anche dal punto di vista dei consumatori, l’entrata nel mercato della distribuzione e vendita di biglietti di trasporto di un nuovo concorrente dotato, come l’Ente Poste, di una rete di sportelli diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale potrebbe comportare, almeno nel breve periodo, benefici in termini di ampliamento dell’offerta. Tuttavia non appare accettabile che l’interesse dei consumatori venga perseguito attraverso un intervento di liberalizzazione “selettiva”, ossia rimuovendo i vincoli normativi esistenti soltanto a vantaggio di un operatore

        La disposizione in esame va perciò valutata nel contesto più ampio della disciplina che caratterizza il settore della vendita dei biglietti di viaggio. In Italia, infatti, sia la possibilità di entrata che l’operatività delle imprese nel mercato della distribuzione e vendita di titoli di viaggio sono sinora state soggette per tutti gli operatori (con limitate eccezioni riguardanti soprattutto le imprese di trasporto che autoproducono il servizio, vendendo i propri biglietti) a stringenti vincoli di tipo normativo.

        Accordare all’Ente Poste la possibilità di vendere titoli di viaggio non distorce la concorrenza nei mercati a condizione che le regole che disciplinano l’accesso al mercato e l’esercizio dell’attività siano analoghe per tutti gli operatori. Non si tratta pertanto di impedire all’Ente Poste di ampliare i suoi ambiti di operatività, ma di consentire tale ampliamento senza introdurre alcun privilegio a suo favore. Ciò implica liberare gli altri operatori dagli eccessivi vincoli che attualmente gravano su di essi. In particolare, alle imprese che intendano occuparsi della distribuzione e vendita dei titoli di viaggio, senza svolgere l’intero insieme delle funzioni proprie delle agenzie di viaggio, non sembra giustificato richiedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per tali agenzie. Sarà necessaria una nuova normativa diretta a stabilire i requisiti, comuni a tutti gli operatori, per poter effettuare la sola attività di distribuzione e vendita di titoli di viaggio.

        Sotto un profilo più generale, e in relazione al regime proprio delle agenzie di viaggio, va rammentato che l’Autorità, già nel giugno 1995, aveva riconosciuto, in una segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Giunte e Consigli di numerose Regioni, che i vincoli normativi, diretti a subordinare a livello regionale l’autorizzazione per l’apertura o il trasferimento della sede di agenzie di viaggio alla compatibilità con piani di sviluppo territoriale o a valutazioni discrezionali, sono atti a limitare l’offerta in maniera ingiustificata, senza alcun vantaggio per il consumatore. In particolare, l’Autorità aveva auspicato una riformulazione delle disposizioni delle leggi regionali che prevedono il contingentamento delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi delle agenzie di viaggio e turismo. Nel novembre 1997 è stata inviata una nuova segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei Consigli e delle Giunte di alcune Regioni, in cui si è evidenziato che, pur in assenza di vincoli alle autorizzazioni, la necessità per le agenzie di richiedere autorizzazioni distinte per eventuali sedi secondarie o filiali e l’obbligo della presenza continuativa di un direttore tecnico in ognuna delle sedi, rappresenta anch’essa “una forma di limitazione dell’offerta, surrogatoria della limitazione del numero di agenzie”.

Roma, 17 dicembre 1997