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A221 - SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 6 novembre 1997


COMUNICATO STAMPA


        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - alla luce dell’indagine conoscitiva appena conclusa nel settore del gas naturale e della posizione dominante detenuta da Snam sui mercati rilevanti del trasporto e della distribuzione primaria di gas naturale - ha ritenuto che le condizioni di vettoriamento contenute nell’accordo Snam/Assomineraria-Unione Petrolifera del dicembre 1994, possano configurarsi come un abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 3 della legge 287/90.
        Alle condizioni vigenti il costo di vettoriamento rappresenta infatti un forte ostacolo allo sviluppo di soggetti attivi nella fase della distribuzione primaria indipendenti da Snam.
        L’Autorità ha considerato, inoltre, che il rifiuto manifestato da Snam nella sua comunicazione del 27 agosto 1997 ad Assomineraria, in merito ad una possibile estensione del vettoriamento di gas naturale anche oltre gli usi previsti dall’articolo 12 della legge 9/1991, cioè per generazione di energia elettrica o per autoconsumo, possa configurare un’ulteriore infrazione all’articolo 3 della legge 287/90, in quanto volta ad impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato.
        Infatti, ancorché l’articolo 12 della legge 9/1991 preveda un diritto di vettoriamento in caso di specificati utilizzi individuati dalla legge, il conseguente obbligo in capo a Snam  di vettoriare il gas naturale per tali usi non esclude, di per sé, la possibilità che altri soggetti, che svolgono attività diverse dalla generazione di energia elettrica o dall’autoconsumo, possano ottenere, tramite appositi accordi, l’accesso alla sua rete per il vettoriamento di gas naturale.
        Il rifiuto di Snam di concedere il servizio di vettoriamento del gas ai produttori di gas nazionale sembra riconducibile alla fattispecie del rifiuto di stipulare contratti di fornitura da parte dell’impresa in posizione dominante e può configurare una condotta «strategica» di Snam volta ad escludere dal mercato della distribuzione primaria soggetti attivi nella fase upstream della produzione di gas naturale. Data l’attuale configurazione del mercato, infatti, un produttore nazionale di gas naturale, a parte i limitati casi di vettoriamento previsti dalla legge 9/91, non ha altra alternativa che la vendita del gas «alla spiaggia» a Snam. Tutto il gas dei produttori privati a cui Snam rifiuta il vettoriamento, dunque, rifluisce necessariamente nella rete di trasporto di Snam ed accresce la disponibilità di gas a sua disposizione per soddisfare la domanda nazionale.

        A questo proposito, l’Autorità ha anche deliberato di avviare un’istruttoria nei confronti delle società Eni, Agip, TMF e Energon, in ordine all’acquisizione da parte di Agip di un giacimento di idrocarburi, situato nel mare Adriatico, di proprietà di TMF e Energon. L’Autorità ritiene  che la vendita del giacimento possa essere stata indotta dall’elevato costo del vettoriamento (trasporto per conto terzi).

Roma, 26 novembre 1997